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Codice deontologico di autodisciplina dei promotori finanziari

 

Principi generali

  1. Il promotore finanziario pone l'interesse pubblico al di sopra del proprio interesse. In questa prospettiva, ispira la propria attività al rispetto e all’attuazione dei diritti dei risparmiatori, così come enunciati nella Carta dei diritti dei risparmiatori, approvata con deliberazione del Consiglio Nazionale dell’Anasf in data 8 novembre 2005.
  2. Il promotore finanziario rispetta tutte le norme di condotta professionale prescritte dal presente Codice deontologico e non tollera, né direttamente né indirettamente, azioni e comportamenti vietati dal Codice stesso.
  3. Il promotore finanziario che venisse a conoscenza di violazioni di leggi, regolamenti o norme che tutelano il corretto esercizio della professione deve darne comunicazione all'Autorità o all'Organismo di vigilanza competente.

Regole di condotta

Il promotore finanziario si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza in tutti gli ambiti della sua attività e nei rapporti con i suoi interlocutori professionali e istituzionali.

Dovere di diligenza

  1. Il promotore finanziario ha il dovere di conoscere e rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua attività.
  2. Nello svolgimento della sua attività il promotore finanziario persegue standard di alta professionalità. Un elevato grado di attenzione, precisione, scrupolo e competenza caratterizza tutti i suoi atti nell'esercizio della professione.
  3. Per garantirsi i necessari livelli di competenza, il promotore finanziario cura costantemente la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale, anche integrando le iniziative assunte dall'intermediario abilitato per cui opera.

Dovere di correttezza

Il comportamento del promotore finanziario è sempre conforme a elevati standard di correttezza professionale, anche quando questo non sia espressamente e puntualmente prescritto da norme legislative o regolamentari.

Dovere di trasparenza

Il promotore finanziario ha il dovere della trasparenza. Fatta salva la ragionevole salvaguardia dei propri interessi e nel rispetto dei propri obblighi e diritti di riservatezza, fornisce ai suoi interlocutori tutte le informazioni in suo possesso necessarie alla salvaguardia dei loro interessi e allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

 

Rapporti con i clienti
  1. Il promotore finanziario persegue l'interesse del cliente e si astiene da comportamenti in contrasto con tale obiettivo.
  2. Non sono giustificati comportamenti contrari all'interesse della clientela da parte del promotore finanziario, anche se suggeriti o sollecitati dall'intermediario per cui opera.
  3. Il promotore finanziario ha l'obbligo di informare il cliente sui costi reali, i benefici e i limiti dei servizi e dei prodotti commercializzati e si astiene da affermazioni fuorvianti sui risultati futuri dell'investimento.
  4. Il promotore finanziario presta assistenza continuativa al cliente. E' disponibile ad accogliere richieste di informazioni, chiarimenti o consigli, indipendentemente dal fatto che tale attività possa essere funzionale alla promozione di nuove operazioni.
  5. Il promotore finanziario non accoglie richieste del cliente in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.

Rapporti con l'intermediario abilitato

  1. Il promotore finanziario svolge la propria attività nell'interesse dell'intermediario abilitato per il quale opera con efficienza e leale collaborazione.
  2. Il promotore finanziario ha il dovere di evitare comportamenti sleali anche dopo la cessazione del rapporto con l'intermediario per il quale ha operato.
  3. Il dovere del promotore finanziario di operare nell'interesse dell'intermediario incontra il limite dell'interesse del cliente. Pertanto il promotore finanziario rifiuta iniziative e comportamenti, pur richiesti o suggeriti dall'intermediario, che siano in contrasto con le esigenze della clientela.
  4. Il promotore finanziario non accoglie le richieste dell'intermediario per cui opera in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.

Rapporti con i colleghi

  1. Nei rapporti con i colleghi della propria rete, il promotore finanziario si comporta con spirito di lealtà e solidarietà, nell'interesse complessivo dell'intermediario per cui opera.
  2. Pur all'interno di un rapporto di concorrenza, il promotore finanziario si comporta con lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi di altre reti, in particolar modo nell'ambito delle attività di acquisizione di nuovi clienti e di reclutamento di promotori finanziari, potenziali o già operanti.
  3. I promotori finanziari che svolgono la supervisione di altri promotori sono tenuti a osservare con particolare rigore i doveri di lealtà, solidarietà e concorrenza leale. Devono inoltre impegnarsi e verificare affinché i promotori da essi coordinati rispettino leggi, regolamenti e norme deontologiche.
  4. I doveri di solidarietà e lealtà nei confronti dei colleghi non impediscono opportune iniziative al promotore finanziario che venisse a conoscenza di comportamenti di altri promotori in grave contrasto con l'interesse del cliente o comunque con le norme del presente Codice deontologico.

Rapporti con le autorità di vigilanza del mercato finanziario

  1. Il promotore finanziario considera le Autorità di vigilanza, e in particolare la Consob, soggetti decisivi per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato.
  2. Il promotore finanziario favorisce, e comunque non ostacola, l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità di vigilanza del mercato, e in particolare della Consob. Il promotore ritiene che il buon funzionamento di queste Istituzioni corrisponda all'interesse della propria categoria professionale.

 

 

 
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