Principi generali
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Il
promotore finanziario pone l'interesse pubblico al di
sopra del proprio interesse. In questa prospettiva, ispira
la propria attività al rispetto e all’attuazione
dei diritti dei risparmiatori, così come enunciati
nella Carta dei diritti dei risparmiatori, approvata con
deliberazione del Consiglio Nazionale dell’Anasf
in data 8 novembre 2005.
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Il
promotore finanziario rispetta tutte le norme di
condotta professionale prescritte dal presente
Codice deontologico e non tollera, né direttamente
né indirettamente, azioni e comportamenti vietati
dal Codice stesso.
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Il
promotore finanziario che venisse a conoscenza
di violazioni di leggi, regolamenti o norme che
tutelano il corretto esercizio della professione
deve darne comunicazione all'Autorità o all'Organismo
di vigilanza competente.
Regole di
condotta
Il
promotore finanziario si comporta con diligenza, correttezza
e trasparenza in tutti gli ambiti della sua attività e
nei rapporti con i suoi interlocutori professionali
e istituzionali.
Dovere
di diligenza
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Il
promotore finanziario ha il dovere di conoscere
e rispettare tutte le disposizioni legislative
e regolamentari che disciplinano la sua attività.
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Nello
svolgimento della sua attività il promotore finanziario
persegue standard di alta professionalità. Un elevato
grado di attenzione, precisione, scrupolo e competenza
caratterizza tutti i suoi atti nell'esercizio della
professione.
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Per
garantirsi i necessari livelli di competenza, il
promotore finanziario cura costantemente la propria
formazione e il proprio aggiornamento professionale,
anche integrando le iniziative assunte dall'intermediario
abilitato per cui opera.
Dovere
di correttezza
Il
comportamento del promotore finanziario è sempre
conforme a elevati standard di correttezza professionale,
anche quando questo non sia espressamente e puntualmente
prescritto da norme legislative o regolamentari.
Dovere
di trasparenza
Il
promotore finanziario ha il dovere della trasparenza.
Fatta salva la ragionevole salvaguardia dei propri
interessi e nel rispetto dei propri obblighi e diritti
di riservatezza, fornisce ai suoi interlocutori tutte
le informazioni in suo possesso necessarie alla salvaguardia
dei loro interessi e allo svolgimento dei loro compiti
istituzionali.
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Il
promotore finanziario persegue l'interesse del
cliente e si astiene da comportamenti in contrasto
con tale obiettivo.
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Non
sono giustificati comportamenti contrari all'interesse
della clientela da parte del promotore finanziario,
anche se suggeriti o sollecitati dall'intermediario
per cui opera.
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Il
promotore finanziario ha l'obbligo di informare
il cliente sui costi reali, i benefici e i limiti
dei servizi e dei prodotti commercializzati e si
astiene da affermazioni fuorvianti sui risultati
futuri dell'investimento.
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Il
promotore finanziario presta assistenza continuativa
al cliente. E' disponibile ad accogliere richieste
di informazioni, chiarimenti o consigli, indipendentemente
dal fatto che tale attività possa essere funzionale
alla promozione di nuove operazioni.
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Il
promotore finanziario non accoglie richieste del
cliente in contrasto con le norme del presente
Codice deontologico.
Rapporti
con l'intermediario abilitato
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Il
promotore finanziario svolge la propria attività nell'interesse
dell'intermediario abilitato per il quale opera
con efficienza e leale collaborazione.
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Il
promotore finanziario ha il dovere di evitare comportamenti
sleali anche dopo la cessazione del rapporto con
l'intermediario per il quale ha operato.
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Il
dovere del promotore finanziario di operare nell'interesse
dell'intermediario incontra il limite dell'interesse
del cliente. Pertanto il promotore finanziario
rifiuta iniziative e comportamenti, pur richiesti
o suggeriti dall'intermediario, che siano in contrasto
con le esigenze della clientela.
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Il
promotore finanziario non accoglie le richieste
dell'intermediario per cui opera in contrasto con
le norme del presente Codice deontologico.
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Rapporti
con i colleghi
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Nei
rapporti con i colleghi della propria rete, il
promotore finanziario si comporta con spirito di
lealtà e solidarietà, nell'interesse complessivo
dell'intermediario per cui opera.
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Pur
all'interno di un rapporto di concorrenza, il promotore
finanziario si comporta con lealtà e correttezza
nei confronti dei colleghi di altre reti, in particolar
modo nell'ambito delle attività di acquisizione
di nuovi clienti e di reclutamento di promotori
finanziari, potenziali o già operanti.
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I
promotori finanziari che svolgono la supervisione
di altri promotori sono tenuti a osservare con
particolare rigore i doveri di lealtà, solidarietà e
concorrenza leale. Devono inoltre impegnarsi e
verificare affinché i promotori da essi coordinati
rispettino leggi, regolamenti e norme deontologiche.
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I
doveri di solidarietà e lealtà nei confronti dei
colleghi non impediscono opportune iniziative al
promotore finanziario che venisse a conoscenza
di comportamenti di altri promotori in grave contrasto
con l'interesse del cliente o comunque con le norme
del presente Codice deontologico.
Rapporti
con le autorità di vigilanza del mercato
finanziario
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Il
promotore finanziario considera le Autorità di
vigilanza, e in particolare la Consob, soggetti
decisivi per il corretto ed efficiente funzionamento
del mercato.
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Il
promotore finanziario favorisce, e comunque non
ostacola, l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali
delle Autorità di vigilanza del mercato, e in particolare
della Consob. Il promotore ritiene che il buon
funzionamento di queste Istituzioni corrisponda
all'interesse della propria categoria professionale.
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