Organo
supremo è il Congresso
Nazionale, espressione di tutti gli Associati, del
quale fanno parte i delegati eletti dai Soci. Il Congresso
Nazionale per il rinnovo delle cariche sociali viene convocato,
in via ordinaria, entro il quarto anno dalla conclusione
del Congresso precedente. Può essere convocato anche
in via straordinaria, con un anticipo di almeno 60 giorni,
qualora il Consiglio Nazionale ne ravvisi l’opportunità oppure
se almeno un terzo degli iscritti all’Associazione
ne fa richiesta motivata con gli argomenti da trattare.
Il Consiglio
Nazionale, composto da 25 membri, è eletto
dal Congresso Nazionale tra i delegati. Si riunisce
in via ordinaria ogni quattro mesi.
All'interno
del Consiglio Nazionale vengono nominati:
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Partecipano al Consiglio Nazionale due eletti dalla
Consulta dei Coordinatori Regionali.
A
livello territoriale, ANASF è articolata in Comitati
Regionali, composti da un numero di Consiglieri Regionali “eletti” compreso tra 3 e 15, dai consiglieri “di
diritto” e da quelli “cooptati”. I Comitati
vengono eletti nel corso dei Congressi Regionali/Territoriali nominano al loro interno un Coordinatore Regionale e durano
in carica tre anni, fino al successivo Congresso Regionale/Territoriale.
Il Consiglio Nazionale elegge il Comitato dei Garanti, che è Organo di vigilanza dell'Associazione e ha compito consultivo presso tutti
gli altri Organi.
Organo
di vigilanza dell'Associazione è il Collegio
dei Probiviri, al quale è affidata
la vigilanza sul rispetto del Codice
Deontologico di Autodisciplina dei promotori
finanziari da parte degli Associati e che è titolare del procedimento
sanzionatorio in caso di violazione di tali norme.
Il Collegio è composto da cinque membri eletti dal
Consiglio Nazionale.
È
inoltre previsto un Giurì,
eletto dal Consiglio Nazionale e formato da tre personaggi
di alto profilo intellettuale e morale esterni alla professione.
Il Giurì ha il compito
di decidere sui reclami presentati contro la sanzione irrogata
dal Collegio dei Probiviri. |
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