ANASF
username password
ANASF
ANASF

Statuto ANASF

APPROVATO DAL CONGRESSO NAZIONALE DI TAORMINA
26 NOVEMBRE 2006

TITOLO I
Definizione, Sede e finalità

Articolo 1
Definizione e Sede Sociale

L'Anasf (Associazione Nazionale Promotori Finanziari) è l'Associazione dei Promotori Finanziari.

I Promotori Finanziari iscritti all'Albo Unico Nazionale previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 58/98 (Testo Unico della finanza) possono chiedere l'iscrizione all'Anasf.

Il Consiglio Nazionale, in deroga a quanto precede, può nominare Soci Onorari anche tra coloro che non sono iscritti all'Albo Unico Nazionale; i Soci Onorari aderiscono all'Associazione a titolo gratuito e senza diritto di voto.

La Sede Sociale e Amministrativa dell'Anasf è a Milano. Essa può essere trasferita in qualsiasi altro luogo, purché in Italia e previa decisione del Consiglio Nazionale. Con deliberazione del Consiglio Nazionale possono istituirsi Sedi di rappresentanza in Italia e all’estero.

 

Articolo 2
Scopi

L'Associazione ha lo scopo di:
a) tutelare gli interessi morali e professionali dei Promotori Finanziari, valorizzando l'immagine della categoria nei confronti dei risparmiatori, degli intermediari, delle istituzioni e dell'opinione pubblica in generale; anche mediante l'assunzione di iniziative giudiziarie a tutela della categoria;
b) tutelare gli interessi economici dei promotori finanziari; individuare, definire, sviluppare e monitorare istituti contrattuali "fondamentali" per la categoria; promuovere e stipulare accordi e contratti collettivi; favorire la conclusione di contratti aziendali;
c) prestare agli iscritti consulenza in materia legale/contrattuale, fiscale e previdenziale concernente la loro attività professionale;
d) contribuire alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli iscritti; promuovere e sostenere Corsi e indirizzi di laurea, nonché Master o altre attività formative post laurea o comunque di alta qualificazione, specifici per la professione; favorire inoltre la preparazione degli aspiranti Promotori alla prova valutativa per l'iscrizione all'Albo;
e) promuovere forme di coordinamento e collaborazione con le organizzazioni rappresentative degli altri operatori del mercato finanziario a livello nazionale, europeo ed internazionale;
f) promuovere un Registro Unico Europeo degli Operatori del settore con un comune Codice Deontologico, comuni verifiche di professionalità, comuni garanzie per i risparmiatori e che consenta di operare in base al principio della reciprocità.

 

TITOLO II
Gli associati

Articolo 3
Domanda di iscrizione

Chi intende iscriversi deve presentare domanda al Comitato Esecutivo.

 

Articolo 4
Diritti dell'Associato

L'Associato ha diritto a:
a) esercitare i diritti elettorali previsti nel presente Statuto;
b) partecipare alle attività promosse dall'Associazione a livello nazionale e locale;
c) quando ricopre una carica associativa, essere sempre giustificato qualora le sue assenze siano dovute ad incarichi istituzionali svolti per conto dell'Anasf.

L'Associato ha altresì diritto alle seguenti prestazioni:
d) informazioni e aggiornamento costanti circa le tendenze del settore;
e) consulenza legale/contrattuale, fiscale e previdenziale attinente alla sua attività professionale;

f) consulenza nell'ambito di eventuali procedimenti disciplinari promossi dalla Consob, dalle società mandanti o da altre istituzioni.

 

Articolo 5
Obblighi dell’Associato

L'Associato deve:
a) osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività del Promotore Finanziario;
b) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dai competenti Organi associativi;
c) rispettare le norme del Codice Deontologico dei Promotori Finanziari, approvato dal Congresso Nazionale dell'Associazione;
d) corrispondere regolarmente la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

 

Articolo 6
Contributi straordinari

L'Associazione potrà ricevere dagli Associati contributi straordinari.

 

Articolo 7
Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde:
a) per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Comitato Esecutivo;
b) per esclusione deliberata dal Comitato Esecutivo nel caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al precedente articolo 5, violazioni accertate ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, lettera c);
c) per perdita di requisiti di iscrivibilità all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari.

TITOLO III
Gli Organi dell’Associazione

Articolo 8
Organi

Sono Organi dell'Associazione:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Presidente;
d) il Comitato Esecutivo;
e) i Comitati Regionali.

Articolo 9
Il Congresso Nazionale

Il Congresso è formato dai Delegati eletti secondo le modalità indicate all'art. 25, integrati a titolo consultivo dai membri uscenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri, dai Coordinatori dei Comitati Regionali e dai membri, di nomina Anasf, dell'Organismo di gestione dell'Albo.

Il numero dei Delegati è fissato, al momento della convocazione del Congresso, nel rapporto di un Delegato ogni 75 iscritti con un massimo di 250 delegati.

Il Congresso Nazionale deve essere convocato in via ordinaria, per il rinnovo delle cariche sociali, mediante comunicazione pubblica tramite gli Organi istituzionali dell'Associazione, entro il quarto anno dalla conclusione del precedente Congresso. Deve essere convocato con un anticipo di almeno 180 giorni e deve svolgersi non oltre il semestre successivo alla scadenza del quarto anno.

Unitamente, il Consiglio Nazionale, nomina un Comitato Elettorale che avrà il compito di coadiuvare il Comitato Esecutivo nella gestione dell'intera fase elettorale/congressuale, in applicazione del "Regolamento elettorale" previsto al Titolo V.

Il Comitato Elettorale nomina al suo interno un Presidente e propone, per l'approvazione del Consiglio Nazionale, il "Regolamento attuativo" della fase suddetta.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria, con un anticipo di almeno 60 giorni, ogni volta che il Consiglio Nazionale ne ravvisi l'opportunità.
Deve essere altresì convocato, con il medesimo anticipo, quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Congresso, in apertura dei lavori, elegge la Presidenza la quale propone l'ordine dei lavori fissando i tempi e i modi in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento su indicato.

 

Articolo 10
Compiti del Congresso Nazionale

Spetta al Congresso:
a) fissare gli indirizzi generali dell'Associazione;
b) eleggere il Consiglio Nazionale;
c) approvare le eventuali modifiche dello Statuto con la maggioranza dei Delegati presenti al Congresso;
d) approvare le delibere sulle altre materie ad esso sottoposte dal Consiglio Nazionale o dai Delegati.

 

Articolo 11
Il Consiglio Nazionale: composizione, convocazione

Il Consiglio Nazionale è composto da 25 Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale fra i Delegati. Il Consiglio Nazionale dura in carica fino al successivo Congresso ordinario.

Partecipano al Consiglio Nazionale due eletti dalla Consulta dei Coordinatori Regionali, con potere di voto esclusivamente riferito alle materie di loro competenza; essi:

saranno eletti dalla Consulta dei Coordinatori al proprio interno, con modalità da definire;

  • rimarranno in carica due anni e saranno rieleggibili non più di due volte consecutivamente;
  • collaboreranno in maniera stretta con il componente del Comitato Esecutivo responsabile del decentramento e con i Consiglieri Nazionali coinvolti in questa area tematica, così da supportare validamente la presenza di un tavolo di confronto permanente dei Coordinatori Regionali o Territoriali.

La carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Probiviri e di Coordinatore di Comitato Regionale, di membro delle Commissioni Regionali o Territoriali dell'Albo, di membro dell'Organismo di gestione dell'Albo medesimo e di altri organismi di simile natura.

Ove nel corso del mandato vengano meno, per dimissioni o altra causa, uno o più dei Consiglieri, il Consiglio provvede a surrogarli con i primi dei non eletti della medesima lista. Costoro durano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Consigliere assente per quattro riunioni, o tre consecutive, viene dichiarato decaduto e sostituito ai sensi del comma precedente, salvo il caso previsto dall'articolo 4, lettera c).

Nel caso in cui si esauriscano i candidati della lista del Consigliere decaduto, sarà eletto un candidato della lista con il maggiore resto.

Le riunioni di Consiglio sono convocate dal Presidente dell'Associazione, con avviso scritto, contenente i punti dell'ordine del giorno, inviato almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio se ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. In via ordinaria il Consiglio si riunisce ogni quattro mesi.

 

Articolo 12
Il Consiglio Nazionale: funzioni e deliberazioni

Spetta al Consiglio Nazionale:
a) eleggere tra i Consiglieri il Presidente dell'Associazione, due Vicepresidenti, di cui uno vicario, il Tesoriere, i componenti del Comitato Esecutivo. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente una sola volta;
b) eleggere il Presidente del Consiglio Nazionale, che resta in carica un anno ed è sostituito, in caso di assenza, dal Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione all'Anasf e, in subordine, con la maggiore età anagrafica; l'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale è rinnovabile;
c) nominare il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei Probiviri e del Giurì;
d) nominare e revocare i rappresentanti dell'Associazione nell'Organismo di tenuta dell'Albo e i componenti di nomina Anasf nelle Commissioni Regionali o Territoriali dell'Albo medesimo; in caso di necessità e urgenza, si può deliberare anche col voto epistolare;
e) individuare aree tematiche di interesse generale;
f) vigilare sulla attuazione degli indirizzi fissati dal Congresso;
g) reintegrare le cariche vacanti;
h) stabilire il Regolamento del Collegio dei Probiviri;
i) fissare eventuali norme per lo svolgimento efficace dell'attività dei Comitati Regionali, tenendo conto delle indicazioni della "Consulta" dei Coordinatori dei Comitati Regionali (come da successivo articolo 16); sarà compito del Consiglio Nazionale prevedere almeno in due occasioni annuali momenti di incontro e confronto con la Consulta dei Coordinatori;
j) promuovere l'istituzione di commissioni, gruppi di lavoro o strutture operative, temporanee, con il compito di sviluppare argomenti di interesse generale per i Promotori;
l) formulare gli indirizzi per l'amministrazione del fondo comune e per gli atti relativi alla organizzazione e alla gestione della Associazione;
m) fissare la misura della quota associativa annuale e le modalità per la sua corresponsione;
n) approvare ogni anno il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Associazione;
o) indire consultazioni tra gli Associati;
p) promuovere e stipulare accordi e contratti collettivi; favorire la conclusione di contratti aziendali;
q) aderire ad organismi di secondo grado in relazione a esigenze verificate;
r) convocare il Congresso Nazionale ordinario e straordinario, ai sensi dell'articolo 9;
s) nominare il Comitato Elettorale e approvare su proposta di quest'ultimo il "Regolamento attuativo della fase elettorale/congressuale";
t) fissare la Sede centrale, secondaria ed eventuali uffici decentrati dell'Associazione, nonché sedi di rappresentanza in Italia e all’estero;
u) nominare Soci Onorari;
v) indicare tre Soci di particolare qualità morale e che abbiano ricoperto cariche all’interno del Consiglio Nazionale o del Comitato Esecutivo, per la costituzione del Comitato dei Garanti.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. La riunione che si apre con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale resta valida e può deliberare con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto al comma successivo.

Le deliberazioni di cui ai punti h), r) e v) sono approvate con la maggioranza dei due terzi i componenti il Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale devono essere scritte e redatte in modo inequivocabile.

 

Articolo 13
Il Comitato Esecutivo: costituzione, convocazione, funzioni e deliberazioni

Il Comitato Esecutivo è formato da nove membri: il Presidente, i due Vicepresidenti, il Tesoriere e altri cinque componenti del Consiglio Nazionale.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, con avviso scritto contenente i punti all'ordine del giorno, inviato almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato se ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta ogni due mesi.

Spetta al Comitato Esecutivo:
a) compiere tutti gli atti necessari o opportuni alla attuazione degli indirizzi fissati dal Congresso e le ulteriori delibere del Consiglio Nazionale;
b) accettare o respingere domande di iscrizione;
c) pronunciare l'esclusione degli iscritti e accertare le altre cause di perdita della qualità di Associato;
d) provvedere, anche tramite l'attività del Comitato Elettorale di cui al precedente articolo 9 comma quarto, allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali;
e) proporre al Consiglio Nazionale la delibera di nomina dei rappresentanti dell'Associazione nell'Organismo di tenuta dell'Albo e la delibera di revoca;
f) proporre al Consiglio Nazionale le delibere di nomina dei componenti Anasf nelle Commissioni Regionali o Territoriali dell'Albo, tenendo conto delle indicazioni dei Comitati Regionali, e le delibere di revoca;
g) nominare il Direttore Generale dell'Associazione, definendone le responsabilità amministrative e gestionali in apposita delibera.

Il Comitato Esecutivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il componente del Comitato Esecutivo che risulta assente per cinque riunioni viene dichiarato decaduto, salvo il caso previsto dall'articolo 4, lettera c), e sostituito con i normali criteri.

Il componente del Comitato Esecutivo responsabile del decentramento è coadiuvato da tre Consiglieri Nazionali, indicati dallo stesso Consiglio Nazionale, con delega su aree territoriali definite, al fine di garantire una maggiore presenza del governo dell’Anasf in ambito locale, e di fornire al tempo stesso tutto il dovuto supporto ai Coordinatori Regionali in merito ai rapporti con le istituzioni locali, mass media e tutte le realtà territoriali.

 

Articolo 14
Presidente e Vicepresidenti

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale che può delegare ai Vicepresidenti.

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente nomina i responsabili delle aree tematiche di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), tra i componenti del Comitato Esecutivo.

 

Articolo 15
Comitati Regionali: composizione

I Comitati Regionali sono composti da Consiglieri "eletti", "di diritto" ed inoltre da "cooptati".

I Consiglieri "eletti" sono designati, tra gli iscritti nella Regione, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 15, nell'ambito dei Congressi Regionali/Territoriali secondo le modalità indicate dall'art. 28 e durano in carica tre anni, fino al successivo Congresso Regionale/Territoriale.

I Consiglieri "di diritto" sono costituiti dai Consiglieri Nazionali, dai membri di nomina Anasf (titolari e supplenti) dell'Organismo e delle Commissioni Territoriali dell'Albo nonché dai membri del Collegio dei Probiviri. Tali Consiglieri partecipano ai Comitati nella regione di residenza ed hanno diritto di voto.

Inoltre ai Comitati Regionali viene richiesto di "cooptare" iscritti nella Regione, appartenenti a Società o zone geografiche non rappresentate nello stesso Comitato. I Consiglieri "cooptati" hanno diritto di voto.

Ogni Comitato Regionale, nel corso della prima riunione successiva al Congresso Regionale/Territoriale, elegge al proprio interno un Coordinatore al quale è affidato il compito di convocare i membri del Comitato Regionale e mantenere i rapporti con il centro dell'Associazione.

Il Consigliere "eletto" o "cooptato" assente per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito salvo il caso previsto dall'articolo 4, lettera c); al Consigliere "eletto" subentra il primo dei non eletti. E' lasciata ad ogni Comitato Regionale l'identificazione del numero massimo di assenze non consecutive nel triennio, che comportano la decadenza.

 

Articolo 16
Comitati Regionali: funzioni

Le funzioni dei Comitati Regionali sono:
1) fornire al Comitato Esecutivo indicazioni circa le esigenze particolari e le istanze dei Promotori del territorio rappresentato;
2) realizzare momenti di aggregazione e di dibattito relativi a temi di interesse della categoria;
3) collaborare con il Comitato Esecutivo per la realizzazione di iniziative a livello regionale;
4) indicare nominativi al Comitato Esecutivo ai fini della scelta dei membri di nomina Anasf delle Commissioni Territoriali dell'Albo;
5) gestire il Congresso Regionale/Territoriale e le operazioni di voto per i Consiglieri Regionali;
6) i Comitati Regionali debbono presentare annualmente al Comitato Esecutivo un programma di lavoro e un bilancio previsionale.

Viene costituita una Consulta dei Coordinatori Regionali che, almeno due volte l’anno, si riunisce con il Consiglio Nazionale.

 

Articolo 17
Periodo di transizione

Tutti gli organi dell'Associazione decadono ad ogni Congresso Nazionale ordinario, ma restano in carica per tutta la durata che intercorre tra i rinnovi elettorali, l'insediamento e l'elezione delle nuove cariche.

La prima riunione di ogni nuovo organo viene convocata d'ufficio dagli organi ancora in carica entro 30 giorni dalla data di svolgimento del Congresso Nazionale ordinario.

 

Articolo 18
Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti viene eletto dal Consiglio Nazionale ed è composto da:

a) gli ex Presidenti dell’Anasf;

b) tre Soci di particolare qualità morale e che abbiano ricoperto cariche all’interno del Consiglio Nazionale o del Comitato Esecutivo. Indicati dal Consiglio Nazionale con una maggioranza qualificata dei due terzi

I componenti del Comitato dei Garanti sono incompatibili con qualunque carica all’interno dell’Anasf.

I Componenti di cui alla lettera b) possono, ove se ne manifesta l’opportunità, essere rinnovati in tutto o in parte dal Consiglio Nazionale con la maggioranza di due terzi ex lett. v) dell’art. 12 dello Statuto.

Il Comitato dei Garanti avrà compito consultivo presso tutti gli Organi dell’Associazione.

Articolo 19
Organi di Vigilanza

Sono Organi di Vigilanza dell’Associazione:

  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Giurì.

 

Articolo 19 bis
Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, eletto dal Consiglio Nazionale, funziona in base al Regolamento apposito e alle successive modificazioni e dura in carica 5 anni.

Al fine di garantire la continuità dell'organo, almeno un membro deve essere eletto tra coloro che facevano parte del Collegio venuto a scadenza.

Il Collegio può domandare alle società preponenti degli Associati informazioni e documentazione relativa a casi sottoposti al suo esame che coinvolgano gli Associati.

 

Articolo 19 ter
Il Giurì

Il Giurì, nominato dal Consiglio Nazionale, è composto da tre personaggi di alto profilo intellettuale e morale esterni alla professione. Può essere convocato su richiesta del Collegio dei Probiviri in casi particolarmente controversi ed esercita tutte le altre funzioni previste dal Regolamento del Collegio stesso.

TITOLO IV
Amministrazione, scioglimento, liquidazione

Articolo 20
Fondo comune

Il fondo comune è costituito da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione. E' amministrato dal Presidente o su delega dal Tesoriere e in esecuzione delle delibere degli organi competenti.

 

Articolo 21
Bilanci

Ogni anno il Tesoriere predispone, di intesa con il Presidente, una proposta di bilancio preventivo di esercizio, nonché di rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, per sottoporli all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale, il bilancio dell'Associazione viene certificato da una società di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del Testo unico.

Le attività promosse dai Comitati Regionali vengono finanziate, previa presentazione dei preventivi di spesa e approvazione del Comitato Esecutivo, con una parte delle entrate ordinarie corrispondente almeno al 10% delle quote incassate a livello nazionale e al 50% della prima quota delle nuove iscrizioni per ciascuna regione.

 

Articolo 22
Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per proposta deliberata dal Congresso, e approvata con voto epistolare da almeno 2/3 degli iscritti.

La deliberazione di scioglimento contiene la nomina dei liquidatori e le modalità della liquidazione, con particolare riguardo ai criteri per la devoluzione dei beni costituenti il fondo comune.

 

TITOLO V
Regolamento elettorale

Articolo 23
Esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i promotori finanziari iscritti all'Anasf almeno 120 giorni prima della data di apertura del Congresso Nazionale e in regola, alla stessa data, con il pagamento della quota associativa.

 

Articolo 24
Congressi Regionali/Territoriali

La ripartizione geografica dei Congressi Regionali/Territoriali viene effettuata dal Consiglio Nazionale.

I Congressi Regionali/Territoriali vengono convocati tramite comunicazione pubblica, attraverso gli Organi istituzionali Anasf e altre forme di informazione da predisporre d'intesa tra il Comitato Esecutivo e ognuno dei Comitati Regionali.

I Congressi Regionali/Territoriali si svolgono ogni tre anni, non nell’anno dei Congressi Nazionali, preferibilmente in concomitanza di manifestazioni regionali organizzate dall'Associazione.

Spetta ai Congressi Regionali/Territoriali:
a) discutere i documenti proposti dal Consiglio Nazionale;
b) elaborare mozioni sui documenti proposti o redigere autonomi documenti di discussione da proporre al Congresso Nazionale;
c) eleggere i membri dei Comitati Regionali.

 

Articolo 25
Elezione dei Delegati al Congresso Nazionale

Gli iscritti all'Anasf che intendono partecipare in qualità di Delegati al Congresso Nazionale devono candidarsi in liste programmatiche almeno 120 giorni prima della data di apertura del Congresso Nazionale.

La presentazione delle liste avviene mediante deposito presso la sede dell'Anasf di un programma e dell'elenco dei Promotori finanziari che si candidano per la lista. La presentazione della lista è valida se accompagnata da almeno 50 firme di Promotori regolarmente iscritti all'Anasf. Il numero dei candidati per ogni lista non può essere superiore al numero dei Delegati da eleggere. E' prevista la possibilità di apparentamento tra diverse liste.

La sede Anasf spedirà, a partire da 60 giorni prima della data del Congresso Nazionale, a ciascun Socio avente diritto di voto, al proprio domicilio, il materiale necessario per votare i Delegati al Congresso Nazionale.

Il voto per l'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale é espresso, per via epistolare (o per via informatica da definire), tramite l'invio dell'apposita busta al Notaio garante delle operazioni di voto.

La data entro cui le schede di voto devono pervenire al Notaio viene indicata sulla busta stessa e corrisponde al giorno precedente l'avvio delle procedure di scrutinio. Saranno ritenute, pertanto, non valide le buste pervenute in data successiva.

Ciascun iscritto può indicare nella lista un massimo di tre preferenze.

Il Notaio garante del voto, alla scadenza del periodo utile, previo controllo sui tabulati degli aventi diritto di voto, verifica la regolarità delle operazioni di voto e procede allo scrutinio.

Il Notaio comunica, immediatamente al termine dello scrutinio, l'elenco dei Delegati eletti al Comitato Esecutivo il quale li convoca al Congresso Nazionale.

I Delegati vengono scelti secondo il sistema proporzionale.

 

Articolo 26
Elezione del Consiglio Nazionale

I Delegati, in sede di Congresso, dopo la conclusione del dibattito, presentano alla Presidenza del Congresso liste di candidati, omologhe alle liste presentate per l'elezione dei Delegati al Congresso, per l'elezione dei componenti il Consiglio Nazionale. Le liste vengono depositate presso la Presidenza del Congresso da uno dei Delegati eletti al Congresso per ogni lista. L'elezione avviene mediante voto segreto nel seggio allestito al Congresso e aperto alla fine dei lavori congressuali.

La suddivisione dei 25 seggi del Consiglio Nazionale è predeterminata in proporzione al numero di voti riportati da ciascuna lista in sede di elezione dei Delegati al Congresso. Si possono indicare fino a un massimo di due preferenze per i candidati della lista votata. Risultano eletti i candidati che nell'ambito di ciascuna lista abbiano riportato il maggior numero di preferenze sino alla concorrenza dei seggi spettanti alla lista stessa.

 

Articolo 27
Elezione di Presidente, Vicepresidenti, Tesoriere e Comitato Esecutivo

Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Consigliere eletto con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, si riunisce nella sede del Congresso immediatamente dopo la sua proclamazione, e vota per l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, del Tesoriere e degli altri membri del Comitato Esecutivo, previa presentazione delle candidature e dichiarazione di adesione alle linee programmatiche approvate dal Congresso.

 

Articolo 28
Elezione dei Comitati Regionali

I componenti dei Comitati Regionali vengono eletti nel corso dei Congressi Regionali/Territoriali.

Gli iscritti all'Associazione che intendono candidarsi all'elezione del Comitato Regionale dovranno far pervenire la propria candidatura alla sede dell'Anasf in forma scritta almeno 120 giorni prima della data di apertura del Congresso Nazionale ovvero, in alternativa, proporre personalmente la propria candidatura partecipando al Congresso Regionale/Territoriale.

Alla fine dei lavori i presenti aventi diritto di voto indicano su una scheda i nomi dei candidati scelti con un numero massimo di preferenze pari a un terzo (arrotondato per difetto) del numero di componenti da eleggere. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

 

Articolo 29
Modalità di nomina

Per le elezioni di cui agli articoli 25 (Delegati al Congresso Nazionale), 26 (Elezione del Consiglio Nazionale) e 28 (Elezioni dei Comitati Regionali), in caso di parità di preferenze precedono nella nomina i candidati con la maggiore anzianità di iscrizione all'Anasf e, in subordine, con la maggiore età anagrafica.

TITOLO VI
Norme transitorie

Articolo 30
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore a partire dalla sua approvazione da parte del Congresso Nazionale

Taormina, 26 novembre 2006

 

   

 

imm-maschera

Codice deontologico di autodisciplina dei promotori finanziari

 

 

 

 
ANASF
PI 07714600157 © Copyright ANASF - Tutti i diritti riservati / All rights reserved. La riproduzione di tutto o in parte in qualunque forma e con qualunque mezzo è vietata senza autorizzazione.
Sito ottimizzato per la visualizzazione con Internet Explorer risoluzione 1024x768 pixel.