Articolo
8
Organi
Sono Organi dell'Associazione:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Presidente;
d) il Comitato Esecutivo;
e) i Comitati Regionali.
Articolo
9
Il Congresso Nazionale
Il
Congresso è formato dai Delegati eletti
secondo le modalità indicate all'art. 25, integrati
a titolo consultivo dai membri uscenti del Consiglio
Nazionale, del Collegio dei Probiviri, dai Coordinatori
dei Comitati Regionali e dai membri, di nomina Anasf,
dell'Organismo di gestione dell'Albo.
Il
numero dei Delegati è fissato,
al momento della convocazione del Congresso, nel
rapporto di un Delegato ogni 75 iscritti con un massimo
di 250 delegati.
Il Congresso Nazionale deve essere convocato in via
ordinaria, per il rinnovo delle cariche sociali, mediante
comunicazione pubblica tramite gli Organi istituzionali
dell'Associazione, entro il quarto anno dalla conclusione
del precedente Congresso. Deve essere convocato con
un anticipo di almeno 180 giorni e deve svolgersi non
oltre il semestre successivo alla scadenza del quarto
anno.
Unitamente,
il Consiglio Nazionale, nomina un Comitato Elettorale
che avrà il compito di coadiuvare
il Comitato Esecutivo nella gestione dell'intera fase
elettorale/congressuale, in applicazione del "Regolamento
elettorale" previsto al Titolo V.
Il
Comitato Elettorale nomina al suo interno un Presidente
e propone, per l'approvazione del Consiglio Nazionale,
il "Regolamento attuativo" della
fase suddetta.
Il
Congresso può essere convocato in via straordinaria,
con un anticipo di almeno 60 giorni, ogni volta che
il Consiglio Nazionale ne ravvisi l'opportunità.
Deve essere altresì convocato, con il medesimo
anticipo, quando ne faccia richiesta almeno un terzo
degli iscritti, con l'indicazione degli argomenti da
trattare.
Il Congresso, in apertura dei lavori, elegge la Presidenza
la quale propone l'ordine dei lavori fissando i tempi
e i modi in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento
su indicato.
Articolo
10
Compiti del Congresso Nazionale
Spetta al Congresso:
a) fissare gli indirizzi generali dell'Associazione;
b) eleggere il Consiglio Nazionale;
c) approvare le eventuali modifiche dello Statuto con
la maggioranza dei Delegati presenti al Congresso;
d) approvare le delibere sulle altre materie ad esso
sottoposte dal Consiglio Nazionale o dai Delegati.
Articolo
11
Il Consiglio Nazionale: composizione, convocazione
Il
Consiglio Nazionale è composto
da 25 Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale
fra i Delegati. Il Consiglio Nazionale dura in carica
fino al successivo Congresso ordinario.
Partecipano al Consiglio Nazionale due eletti dalla
Consulta dei Coordinatori Regionali, con potere di
voto esclusivamente riferito alle materie di loro competenza;
essi:
saranno
eletti dalla Consulta dei Coordinatori al proprio
interno, con modalità da
definire;
- rimarranno
in carica due anni e saranno rieleggibili non
più di due
volte consecutivamente;
- collaboreranno
in maniera stretta con il componente del Comitato
Esecutivo responsabile del decentramento e con
i Consiglieri Nazionali coinvolti in questa area
tematica, così da
supportare validamente la presenza di un tavolo
di confronto permanente dei Coordinatori Regionali
o Territoriali.
La
carica di Consigliere Nazionale è incompatibile
con quella di membro del Collegio dei Probiviri e di
Coordinatore di Comitato Regionale, di membro delle
Commissioni Regionali o Territoriali dell'Albo, di
membro dell'Organismo di gestione dell'Albo medesimo
e di altri organismi di simile natura.
Ove
nel corso del mandato vengano meno, per dimissioni
o altra causa, uno o più dei Consiglieri,
il Consiglio provvede a surrogarli con i primi dei
non eletti della medesima lista. Costoro durano in
carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.
Il Consigliere assente per quattro riunioni, o tre
consecutive, viene dichiarato decaduto e sostituito
ai sensi del comma precedente, salvo il caso previsto
dall'articolo 4, lettera c).
Nel
caso in cui si esauriscano i candidati della lista
del Consigliere decaduto, sarà eletto un candidato
della lista con il maggiore resto.
Le riunioni di Consiglio sono convocate dal Presidente
dell'Associazione, con avviso scritto, contenente i
punti dell'ordine del giorno, inviato almeno 15 giorni
prima della data stabilita per la riunione.
Il
Presidente è tenuto
a convocare il Consiglio se ne fa richiesta almeno
un terzo dei Consiglieri. In via ordinaria il Consiglio
si riunisce ogni quattro mesi.
Articolo
12
Il Consiglio Nazionale: funzioni e deliberazioni
Spetta al Consiglio Nazionale:
a) eleggere tra i Consiglieri il Presidente dell'Associazione,
due Vicepresidenti, di cui uno vicario, il Tesoriere,
i componenti del Comitato Esecutivo. Il Presidente
può essere rieletto consecutivamente una sola
volta;
b) eleggere il Presidente del Consiglio Nazionale,
che resta in carica un anno ed è sostituito,
in caso di assenza, dal Consigliere con la maggiore
anzianità di iscrizione all'Anasf e, in subordine,
con la maggiore età anagrafica; l'incarico di
Presidente del Consiglio Nazionale è rinnovabile;
c) nominare il Presidente e gli altri componenti del
Collegio dei Probiviri e del Giurì;
d) nominare e revocare i rappresentanti dell'Associazione
nell'Organismo di tenuta dell'Albo e i componenti di
nomina Anasf nelle Commissioni Regionali o Territoriali
dell'Albo medesimo; in caso di necessità e urgenza,
si può deliberare anche col voto epistolare;
e) individuare aree tematiche di interesse generale;
f) vigilare sulla attuazione degli indirizzi fissati
dal Congresso;
g) reintegrare le cariche vacanti;
h) stabilire il Regolamento del Collegio dei Probiviri;
i) fissare eventuali norme per lo svolgimento efficace
dell'attività dei Comitati Regionali, tenendo
conto delle indicazioni della "Consulta" dei
Coordinatori dei Comitati Regionali (come da successivo
articolo 16); sarà compito del Consiglio Nazionale
prevedere almeno in due occasioni annuali momenti di
incontro e confronto con la Consulta dei Coordinatori;
j) promuovere l'istituzione di commissioni, gruppi
di lavoro o strutture operative, temporanee, con il
compito di sviluppare argomenti di interesse generale
per i Promotori;
l) formulare gli indirizzi per l'amministrazione del
fondo comune e per gli atti relativi alla organizzazione
e alla gestione della Associazione;
m) fissare la misura della quota associativa annuale
e le modalità per la sua corresponsione;
n) approvare ogni anno il bilancio preventivo e il
rendiconto consuntivo dell'Associazione;
o) indire consultazioni tra gli Associati;
p) promuovere e stipulare accordi e contratti collettivi;
favorire la conclusione di contratti aziendali;
q) aderire ad organismi di secondo grado in relazione
a esigenze verificate;
r) convocare il Congresso Nazionale ordinario e straordinario,
ai sensi dell'articolo 9;
s) nominare il Comitato Elettorale e approvare su proposta
di quest'ultimo il "Regolamento attuativo della
fase elettorale/congressuale";
t) fissare la Sede centrale, secondaria ed eventuali
uffici decentrati dell'Associazione, nonché sedi
di rappresentanza in Italia e all’estero;
u) nominare Soci Onorari;
v) indicare tre Soci di particolare qualità morale
e che abbiano ricoperto cariche all’interno del
Consiglio Nazionale o del Comitato Esecutivo, per la
costituzione del Comitato dei Garanti.
Il
Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza
della maggioranza dei suoi componenti. La riunione
che si apre con la presenza della maggioranza dei
componenti del Consiglio Nazionale resta valida e
può deliberare
con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei
presenti, salvo quanto previsto al comma successivo.
Le deliberazioni di cui ai punti h), r) e v) sono
approvate con la maggioranza dei due terzi i componenti
il Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale devono essere
scritte e redatte in modo inequivocabile.
Articolo
13
Il Comitato Esecutivo: costituzione, convocazione, funzioni e deliberazioni
Il
Comitato Esecutivo è formato
da nove membri: il Presidente, i due Vicepresidenti,
il Tesoriere e altri cinque componenti del Consiglio
Nazionale.
Le
riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal
Presidente, con avviso scritto contenente i punti
all'ordine del giorno, inviato almeno sette giorni
prima della data stabilita per la riunione. Il Presidente è tenuto
a convocare il Comitato se ne fa richiesta almeno un
terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta
ogni due mesi.
Spetta al Comitato Esecutivo:
a) compiere tutti gli atti necessari o opportuni alla
attuazione degli indirizzi fissati dal Congresso
e le ulteriori delibere del Consiglio Nazionale;
b) accettare o respingere domande di iscrizione;
c) pronunciare l'esclusione degli iscritti e accertare
le altre cause di perdita della qualità di Associato;
d) provvedere, anche tramite l'attività del
Comitato Elettorale di cui al precedente articolo 9
comma quarto, allo svolgimento di tutte le operazioni
elettorali;
e) proporre al Consiglio Nazionale la delibera di nomina
dei rappresentanti dell'Associazione nell'Organismo
di tenuta dell'Albo e la delibera di revoca;
f) proporre al Consiglio Nazionale le delibere di nomina
dei componenti Anasf nelle Commissioni Regionali o
Territoriali dell'Albo, tenendo conto delle indicazioni
dei Comitati Regionali, e le delibere di revoca;
g) nominare il Direttore Generale dell'Associazione,
definendone le responsabilità amministrative
e gestionali in apposita delibera.
Il Comitato Esecutivo delibera validamente con la
presenza della maggioranza dei componenti.
Le
deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
Il componente del Comitato Esecutivo che risulta assente
per cinque riunioni viene dichiarato decaduto, salvo
il caso previsto dall'articolo 4, lettera c), e sostituito
con i normali criteri.
Il
componente del Comitato Esecutivo responsabile del
decentramento è coadiuvato da tre Consiglieri
Nazionali, indicati dallo stesso Consiglio Nazionale,
con delega su aree territoriali definite, al fine di
garantire una maggiore presenza del governo dell’Anasf
in ambito locale, e di fornire al tempo stesso tutto
il dovuto supporto ai Coordinatori Regionali in merito
ai rapporti con le istituzioni locali, mass media e
tutte le realtà territoriali.
Articolo
14
Presidente e Vicepresidenti
Al
Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione
e la firma sociale che può delegare ai Vicepresidenti.
Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente
in caso di sua assenza o impedimento.
Il Presidente nomina i responsabili delle aree tematiche
di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), tra i componenti
del Comitato Esecutivo.
Articolo
15
Comitati Regionali: composizione
I
Comitati Regionali sono composti da Consiglieri "eletti", "di
diritto" ed inoltre da "cooptati".
I
Consiglieri "eletti" sono designati, tra
gli iscritti nella Regione, in numero non inferiore
a 3 e non superiore a 15, nell'ambito dei Congressi
Regionali/Territoriali secondo le modalità indicate
dall'art. 28 e durano in carica tre anni, fino al successivo
Congresso Regionale/Territoriale.
I
Consiglieri "di diritto" sono costituiti
dai Consiglieri Nazionali, dai membri di nomina Anasf
(titolari e supplenti) dell'Organismo e delle Commissioni
Territoriali dell'Albo nonché dai membri del
Collegio dei Probiviri. Tali Consiglieri partecipano
ai Comitati nella regione di residenza ed hanno diritto
di voto.
Inoltre
ai Comitati Regionali viene richiesto di "cooptare" iscritti
nella Regione, appartenenti a Società o zone
geografiche non rappresentate nello stesso Comitato.
I Consiglieri "cooptati" hanno diritto di
voto.
Ogni
Comitato Regionale, nel corso della prima riunione
successiva al Congresso Regionale/Territoriale, elegge
al proprio interno un Coordinatore al quale è affidato
il compito di convocare i membri del Comitato Regionale
e mantenere i rapporti con il centro dell'Associazione.
Il
Consigliere "eletto" o "cooptato" assente
per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto
e sostituito salvo il caso previsto dall'articolo 4,
lettera c); al Consigliere "eletto" subentra
il primo dei non eletti. E' lasciata ad ogni Comitato
Regionale l'identificazione del numero massimo di assenze
non consecutive nel triennio, che comportano la decadenza.
Articolo
16
Comitati Regionali: funzioni
Le funzioni dei Comitati Regionali sono:
1) fornire al Comitato Esecutivo indicazioni circa
le esigenze particolari e le istanze dei Promotori
del territorio rappresentato;
2) realizzare momenti di aggregazione e di dibattito
relativi a temi di interesse della categoria;
3) collaborare con il Comitato Esecutivo per la realizzazione
di iniziative a livello regionale;
4) indicare nominativi al Comitato Esecutivo ai fini
della scelta dei membri di nomina Anasf delle Commissioni
Territoriali dell'Albo;
5) gestire il Congresso Regionale/Territoriale e le
operazioni di voto per i Consiglieri Regionali;
6) i Comitati Regionali debbono presentare annualmente
al Comitato Esecutivo un programma di lavoro e un bilancio
previsionale.
Viene
costituita una Consulta dei Coordinatori Regionali
che, almeno due volte l’anno,
si riunisce con il Consiglio Nazionale.
Articolo
17
Periodo di transizione
Tutti gli organi dell'Associazione decadono ad ogni
Congresso Nazionale ordinario, ma restano in carica
per tutta la durata che intercorre tra i rinnovi elettorali,
l'insediamento e l'elezione delle nuove cariche.
La prima riunione di ogni nuovo organo viene convocata
d'ufficio dagli organi ancora in carica entro 30 giorni
dalla data di svolgimento del Congresso Nazionale ordinario.
Articolo
18
Il Comitato dei Garanti
Il
Comitato dei Garanti viene eletto dal Consiglio Nazionale
ed è composto
da:
a)
gli ex Presidenti dell’Anasf;
b)
tre Soci di particolare qualità morale e che
abbiano ricoperto cariche all’interno del Consiglio
Nazionale o del Comitato Esecutivo. Indicati dal
Consiglio Nazionale con una maggioranza qualificata
dei due terzi
I
componenti del Comitato dei Garanti sono incompatibili
con qualunque carica all’interno dell’Anasf.
I
Componenti di cui alla lettera b) possono, ove se
ne manifesta l’opportunità, essere rinnovati
in tutto o in parte dal Consiglio Nazionale con la
maggioranza di due terzi ex lett. v) dell’art.
12 dello Statuto.
Il
Comitato dei Garanti avrà compito consultivo
presso tutti gli Organi dell’Associazione.
Articolo
19
Organi di Vigilanza
Sono
Organi di Vigilanza dell’Associazione:
- il
Collegio dei Probiviri;
- il
Giurì.
Articolo 19 bis
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, eletto dal Consiglio Nazionale,
funziona in base al Regolamento apposito e alle successive
modificazioni e dura in carica 5 anni.
Al
fine di garantire la continuità dell'organo,
almeno un membro deve essere eletto tra coloro che
facevano parte del Collegio venuto a scadenza.
Il
Collegio può domandare alle società preponenti
degli Associati informazioni e documentazione relativa
a casi sottoposti al suo esame che coinvolgano gli
Associati.
Articolo 19 ter
Il
Giurì
Il
Giurì, nominato dal Consiglio Nazionale, è composto
da tre personaggi di alto profilo intellettuale e morale
esterni alla professione. Può essere convocato
su richiesta del Collegio dei Probiviri in casi particolarmente
controversi ed esercita tutte le altre funzioni previste
dal Regolamento del Collegio stesso.
Articolo
23
Esercizio del diritto di voto
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti
i promotori finanziari iscritti all'Anasf almeno 120
giorni prima della data di apertura del Congresso Nazionale
e in regola, alla stessa data, con il pagamento della
quota associativa.
Articolo
24
Congressi Regionali/Territoriali
La ripartizione geografica dei Congressi Regionali/Territoriali
viene effettuata dal Consiglio Nazionale.
I Congressi Regionali/Territoriali vengono convocati
tramite comunicazione pubblica, attraverso gli Organi
istituzionali Anasf e altre forme di informazione da
predisporre d'intesa tra il Comitato Esecutivo e ognuno
dei Comitati Regionali.
I
Congressi Regionali/Territoriali si svolgono ogni
tre anni, non nell’anno dei
Congressi Nazionali, preferibilmente in concomitanza
di manifestazioni regionali organizzate dall'Associazione.
Spetta ai Congressi Regionali/Territoriali:
a) discutere i documenti proposti dal Consiglio Nazionale;
b) elaborare mozioni sui documenti proposti o redigere
autonomi documenti di discussione da proporre al Congresso
Nazionale;
c)
eleggere i membri dei Comitati Regionali.
Articolo
25
Elezione dei Delegati al Congresso Nazionale
Gli
iscritti all'Anasf che intendono partecipare in qualità di
Delegati al Congresso Nazionale devono candidarsi
in liste programmatiche almeno 120 giorni prima della
data di apertura del Congresso Nazionale.
La
presentazione delle liste avviene mediante deposito
presso la sede dell'Anasf di un programma e dell'elenco
dei Promotori finanziari che si candidano per la
lista. La presentazione della lista è valida se accompagnata
da almeno 50 firme di Promotori regolarmente iscritti
all'Anasf. Il numero dei candidati per ogni lista non
può essere superiore al numero dei Delegati
da eleggere. E' prevista la possibilità di apparentamento
tra diverse liste.
La
sede Anasf spedirà,
a partire da 60 giorni prima della data del Congresso
Nazionale, a ciascun Socio avente diritto di voto,
al proprio domicilio, il materiale necessario per
votare i Delegati al Congresso Nazionale.
Il
voto per l'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale é espresso,
per via epistolare (o per via informatica da definire),
tramite l'invio dell'apposita busta al Notaio garante
delle operazioni di voto.
La data entro cui le schede di voto devono pervenire
al Notaio viene indicata sulla busta stessa e corrisponde
al giorno precedente l'avvio delle procedure di scrutinio.
Saranno ritenute, pertanto, non valide le buste pervenute
in data successiva.
Ciascun
iscritto può indicare
nella lista un massimo di tre preferenze.
Il
Notaio garante del voto, alla scadenza del periodo
utile, previo controllo sui tabulati degli aventi
diritto di voto, verifica la regolarità delle
operazioni di voto e procede allo scrutinio.
Il Notaio comunica, immediatamente al termine dello
scrutinio, l'elenco dei Delegati eletti al Comitato
Esecutivo il quale li convoca al Congresso Nazionale.
I Delegati vengono scelti secondo il sistema proporzionale.
Articolo
26
Elezione del Consiglio Nazionale
I Delegati, in sede di Congresso, dopo la conclusione
del dibattito, presentano alla Presidenza del Congresso
liste di candidati, omologhe alle liste presentate
per l'elezione dei Delegati al Congresso, per l'elezione
dei componenti il Consiglio Nazionale. Le liste vengono
depositate presso la Presidenza del Congresso da uno
dei Delegati eletti al Congresso per ogni lista. L'elezione
avviene mediante voto segreto nel seggio allestito
al Congresso e aperto alla fine dei lavori congressuali.
La
suddivisione dei 25 seggi del Consiglio Nazionale è predeterminata
in proporzione al numero di voti riportati da ciascuna
lista in sede di elezione dei Delegati al Congresso.
Si possono indicare fino a un massimo di due preferenze
per i candidati della lista votata. Risultano eletti
i candidati che nell'ambito di ciascuna lista abbiano
riportato il maggior numero di preferenze sino alla
concorrenza dei seggi spettanti alla lista stessa.
Articolo
27
Elezione di Presidente, Vicepresidenti, Tesoriere e Comitato Esecutivo
Il
Consiglio Nazionale, presieduto dal Consigliere eletto
con la maggiore anzianità di
iscrizione all'Associazione, si riunisce nella sede
del Congresso immediatamente dopo la sua proclamazione,
e vota per l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti,
del Tesoriere e degli altri membri del Comitato Esecutivo,
previa presentazione delle candidature e dichiarazione
di adesione alle linee programmatiche approvate dal
Congresso.
Articolo
28
Elezione dei Comitati Regionali
I componenti dei Comitati Regionali vengono eletti
nel corso dei Congressi Regionali/Territoriali.
Gli iscritti all'Associazione che intendono candidarsi
all'elezione del Comitato Regionale dovranno far pervenire
la propria candidatura alla sede dell'Anasf in forma
scritta almeno 120 giorni prima della data di apertura
del Congresso Nazionale ovvero, in alternativa, proporre
personalmente la propria candidatura partecipando al
Congresso Regionale/Territoriale.
Alla fine dei lavori i presenti aventi diritto di voto
indicano su una scheda i nomi dei candidati scelti con
un numero massimo di preferenze pari a un terzo (arrotondato
per difetto) del numero di componenti da eleggere. Vengono
eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti.
Articolo
29
Modalità di nomina
Per
le elezioni di cui agli articoli 25 (Delegati al
Congresso Nazionale), 26 (Elezione del Consiglio
Nazionale) e 28 (Elezioni dei Comitati Regionali),
in caso di parità di preferenze
precedono nella nomina i candidati con la maggiore
anzianità di iscrizione all'Anasf e, in subordine,
con la maggiore età anagrafica.