STATUTO
ANASF
APPROVATO DAL
CONGRESSO
NAZIONALE DI PARMA
15 MAGGIO 2011
TITOLO
I
Definizione, Sede e finalità
Articolo
1
Definizione e Sede Sociale
L'Anasf (Associazione Nazionale Promotori Finanziari) è
l'Associazione dei Promotori Finanziari.
I
Promotori Finanziari iscritti all'Albo Unico Nazionale previsto
dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 58/98 (Testo
Unico della finanza) possono chiedere l'iscrizione all'Anasf.
Il
Consiglio Nazionale, in deroga a quanto precede, può
nominare Soci Onorari anche tra coloro che non sono iscritti
all'Albo Unico Nazionale; i Soci Onorari aderiscono all'Associazione
a titolo gratuito e senza diritto di voto.
La
Sede Sociale e Amministrativa dell'Anasf è a Milano.
Essa può essere trasferita in qualsiasi altro luogo,
purché in Italia e previa decisione del Consiglio
Nazionale. Con deliberazione del Consiglio Nazionale possono
istituirsi Sedi di rappresentanza in Italia e all’estero.
Articolo
2
Scopi
L'Associazione ha lo scopo di:
a) tutelare gli interessi morali e professionali dei Promotori
Finanziari, valorizzando l'immagine della categoria nei
confronti dei risparmiatori, degli intermediari, delle istituzioni
e dell'opinione pubblica in generale; anche mediante l'assunzione
di iniziative giudiziarie a tutela della categoria;
b) tutelare gli interessi economici dei promotori finanziari;
individuare, definire, sviluppare e monitorare istituti
contrattuali "fondamentali" per la categoria;
promuovere e stipulare accordi e contratti collettivi; favorire
la conclusione di contratti aziendali;
c) promuovere forme di previdenza e tutela a favore dei
propri Associati e della categoria che rappresenta, anche
mediante accordi con altri attori del mercato e con le istituzioni;
d) prestare agli iscritti consulenza in materia legale/contrattuale,
fiscale e previdenziale concernente la loro attività
professionale;
e) contribuire alla formazione ed all'aggiornamento professionale
degli iscritti; promuovere e sostenere Corsi e indirizzi
di laurea, nonché Master o altre attività
formative post laurea o comunque di alta qualificazione,
specifici per la professione; favorire inoltre la preparazione
degli aspiranti Promotori alla prova valutativa per l'iscrizione
all'Albo;
f) promuovere forme di coordinamento e collaborazione con
le organizzazioni rappresentative degli altri operatori
del mercato finanziario a livello nazionale, europeo ed
internazionale;
g) promuovere un Registro Unico Europeo degli Operatori
del settore con un comune Codice Deontologico, comuni verifiche
di professionalità, comuni garanzie per i risparmiatori
e che consenta di operare in base al principio della reciprocità.
TITOLO
II
Gli Associati
Articolo
3
Domanda di iscrizione
Chi intende iscriversi deve presentare domanda al Comitato
Esecutivo.
La domanda di iscrizione ha effetto immediato dal momento
in cui giunge in segreteria, e successivamente viene ratificata
in Comitato Esecutivo.
Articolo
4
Diritti dell'Associato
L'Associato ha diritto a:
a) esercitare i diritti elettorali previsti nel presente
Statuto;
b) partecipare alle attività promosse dall'Associazione
a livello nazionale e locale;
c) quando ricopre una carica associativa, essere sempre
giustificato qualora le sue assenze siano dovute ad incarichi
istituzionali svolti per conto dell'Anasf.
L'Associato
ha altresì diritto alle seguenti prestazioni:
d) informazioni e aggiornamento costanti circa le tendenze
del settore;
e) consulenza legale/contrattuale, fiscale e previdenziale
attinente alla sua attività professionale;
f) consulenza nell'ambito di eventuali procedimenti disciplinari
promossi dalla Consob, dalle società mandanti o da
altre istituzioni.
Articolo
5
Obblighi dell'Associato
L'Associato deve:
a) osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività
del Promotore Finanziario;
b) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni
assunte dai competenti Organi associativi;
c) rispettare le norme del Codice Deontologico dei Promotori
Finanziari, approvato dal Congresso Nazionale dell'Associazione;
d) corrispondere regolarmente la quota associativa annuale,
nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio
Nazionale.
Articolo
6
Contributi straordinari
L'Associazione potrà ricevere dagli Associati contributi
straordinari.
Articolo
7
Perdita della qualità di Associato
La qualità di Associato si perde:
a) per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto
al Comitato Esecutivo;
b) per esclusione deliberata dal Comitato Esecutivo nel
caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al precedente
articolo 5, violazioni accertate ai sensi dell'articolo
14, terzo comma, lettera c);
c) per perdita di requisiti di iscrivibilità all'Albo
Unico Nazionale dei Promotori Finanziari.
TITOLO
III
Gli Organi dell'Associazione
Articolo
8
Organi
Sono Organi dell'Associazione:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Presidente;
d) il Comitato Esecutivo;
e) i Comitati Regionali;
f) il Direttore Generale.
Articolo
9
Il Congresso Nazionale
Il Congresso è formato dai Delegati eletti secondo
le modalità indicate all'art. 30, integrati a titolo
consultivo dai membri uscenti del Consiglio Nazionale, del
Collegio dei Probiviri, dai Coordinatori dei Comitati Regionali
e dai membri, di nomina Anasf, dell'Organismo di gestione
dell'Albo e dai componenti il Comitato dei Garanti.
Il
numero dei Delegati è fissato, al momento della convocazione
del Congresso, nel rapporto di un Delegato ogni 75 iscritti
con un massimo di 250 delegati.
Al fine del presente articolo, nei soci iscritti si ricomprendono
anche quelli sospesi alla stessa data di convocazione del
Congresso.
Il
Congresso Nazionale deve essere convocato in via ordinaria,
per il rinnovo delle cariche sociali, mediante comunicazione
pubblica tramite gli Organi istituzionali dell'Associazione,
entro il quarto anno dalla conclusione del precedente Congresso.
Deve essere convocato con un anticipo di almeno 180 giorni
e deve svolgersi non oltre il semestre successivo alla scadenza
del quarto anno.
Unitamente,
il Consiglio Nazionale, nomina un Comitato Elettorale che
avrà il compito di coadiuvare il Comitato Esecutivo
nella gestione dell'intera fase elettorale/congressuale,
in applicazione del "Regolamento elettorale" previsto
al Titolo V.
Il
Comitato Elettorale nomina al suo interno un Presidente
e propone, per l'approvazione del Consiglio Nazionale, il
"Regolamento attuativo" della fase suddetta.
Tale regolamento deve dettagliare tutte le procedure di
voto, la modulistica e le modalità di pubblicazione.
Il
Congresso può essere convocato in via straordinaria,
con un anticipo di almeno 90 giorni, ogni volta che il Consiglio
Nazionale ne ravvisi l'opportunità, con votazione
a maggioranza.
Deve essere altresì convocato, con il medesimo anticipo,
quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti,
con l'indicazione degli argomenti da trattare.
Il
Congresso Straordinario è composto dai Delegati del
precedente Congresso Ordinario e dagli altri componenti
previsti nel primo capoverso del presente articolo.
Il
Congresso, in apertura dei lavori, elegge la Presidenza
la quale propone l'ordine dei lavori fissando i tempi e
i modi in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento
su indicato.
Articolo
10
Compiti del Congresso Nazionale
Spetta al Congresso:
a) fissare gli indirizzi generali dell'Associazione;
b) eleggere il Consiglio Nazionale;
c) approvare le eventuali modifiche dello Statuto con la
maggioranza dei Delegati presenti al Congresso;
d) approvare le delibere sulle altre materie ad esso sottoposte
dal Consiglio Nazionale o dai Delegati.
Articolo
11
Il Consiglio Nazionale: composizione, convocazione
Il Consiglio Nazionale è composto da 25 Consiglieri
eletti dal Congresso Nazionale fra i Delegati. Il Consiglio
Nazionale dura in carica fino al successivo Congresso ordinario.
Partecipano
al Consiglio Nazionale quattro Coordinatori Regionali eletti
dalle Consulte Territoriali, ai quali è attribuito
potere di voto esclusivamente riferito alle materie del
Decentramento; essi:
- saranno eletti dalle Consulte Territoriali al proprio
interno, con modalità da definire;
- rimarranno in carica per la stessa durata dei Coordinatori
Regionali e saranno rieleggibili non più di due volte
consecutivamente;
- collaboreranno in maniera stretta con il componente del
Comitato Esecutivo responsabile del Decentramento e con
i Consiglieri Nazionali coinvolti in questa area tematica,
così da supportare validamente la presenza di un
tavolo di confronto permanente dei Coordinatori Regionali
o Territoriali.
La
carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con
quella di membro del Collegio dei Probiviri e di Coordinatore
di Comitato Regionale, di membro delle Commissioni d’esame
dell'Albo, di membro dell'Organismo di gestione dell'Albo
medesimo e di altri organismi di simile natura.
Ove
nel corso del mandato vengano meno, per dimissioni o altra
causa, uno o più dei Consiglieri, il Consiglio provvede
a surrogarli con i primi dei non eletti della medesima lista.
Costoro durano in carica fino alla scadenza del Consiglio
stesso.
Il
Consigliere assente per quattro riunioni, o tre consecutive,
viene dichiarato decaduto e sostituito ai sensi del comma
precedente, salvo il caso previsto dall'articolo 4, lettera
c).
Nel
caso in cui si esauriscano i candidati della lista del Consigliere
decaduto, sarà eletto un candidato della lista con
il maggiore resto.
Le
riunioni di Consiglio sono convocate dal Presidente del
Consiglio Nazionale, con avviso scritto, contenente i punti
dell'ordine del giorno, inviato almeno 15 giorni prima della
data stabilita per la riunione.
Il
Presidente è tenuto a convocare il Consiglio se ne
fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. In via ordinaria
il Consiglio si riunisce ogni quattro mesi.
Articolo
12
Il Consiglio Nazionale: funzioni e deliberazioni
Spetta al Consiglio Nazionale:
a) eleggere il Presidente dell’Associazione tra i
Consiglieri Nazionali;
b) nominare i componenti del Comitato Esecutivo, di cui
due Vicepresidenti, uno vicario, ed il Tesoriere, secondo
le modalità stabilite dall’art. 14;
c) eleggere il Presidente del Consiglio Nazionale, che resta
in carica due anni ed è sostituito, in caso di assenza,
dal Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione
all’Anasf e, in subordine, con la maggiore età
anagrafica; l’incarico di Presidente del Consiglio
Nazionale è rinnovabile;
d) nominare il Presidente e gli altri componenti del Collegio
dei Probiviri e del Giurì;
e) nominare e revocare i rappresentanti dell'Associazione
nell'Organismo di tenuta dell'Albo e i componenti di nomina
Anasf nelle Commissioni d’esame dell'Albo medesimo;
in caso di necessità e urgenza, si può deliberare
anche col voto epistolare;
f) individuare aree tematiche di interesse generale;
g) vigilare sulla attuazione degli indirizzi fissati dal
Congresso;
h) reintegrare le cariche vacanti;
i) stabilire il Regolamento del Collegio dei Probiviri;
j) fissare eventuali norme per lo svolgimento efficace dell'attività
dei Comitati Regionali, tenendo conto delle indicazioni
della Commissione Permanente del Decentramento (come da
successivo articolo 18); sarà compito del Consiglio
Nazionale prevedere annualmente momenti di incontro dedicati
esclusivamente alle tematiche del decentramento attraverso
il confronto con i Coordinatori regionali;
k) promuovere l'istituzione di commissioni, gruppi di lavoro
o strutture operative, temporanee, con il compito di sviluppare
argomenti di interesse generale per i Promotori;
l) formulare gli indirizzi per l'amministrazione del fondo
comune e per gli atti relativi alla organizzazione e alla
gestione della Associazione;
m) fissare la misura della quota associativa annuale e le
modalità per la sua corresponsione;
n) approvare ogni anno il bilancio preventivo e il rendiconto
consuntivo dell'Associazione;
o) indire consultazioni tra gli Associati;
p) promuovere e stipulare accordi e contratti collettivi;
favorire la conclusione di contratti aziendali;
q) aderire ad organismi di secondo grado in relazione a
esigenze verificate;
r) convocare il Congresso Nazionale ordinario e straordinario,
ai sensi dell'articolo 9;
s) nominare il Comitato Elettorale e approvare su proposta
di quest'ultimo il "Regolamento attuativo della fase
elettorale/congressuale";
t) fissare la Sede centrale, secondaria ed eventuali uffici
decentrati dell'Associazione, nonché sedi di rappresentanza
in Italia e all’estero;
u) nominare Soci Onorari;
v) indicare tre Soci di particolare qualità morale
e che abbiano ricoperto cariche all’interno del Consiglio
Nazionale o del Comitato Esecutivo, per la costituzione
del Comitato dei Garanti.
z) promuovere la costituzione di una Società di Servizi
con autonoma capacità organizzativa, operante nell’attività
commerciale dell’Associazione ed in tutti i servizi
che potranno rendersi utili agli scopi associativi previsti
dal presente Statuto.
Il
Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza
della maggioranza dei suoi componenti. La riunione che si
apre con la presenza della maggioranza dei componenti del
Consiglio Nazionale resta valida e può deliberare
con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri.
Le
deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti,
salvo quanto previsto al comma successivo.
Le
deliberazioni di cui ai punti i), r) e v) sono approvate
con la maggioranza dei due terzi i componenti il Consiglio.
Le
deliberazioni del Consiglio Nazionale devono essere scritte
e redatte in modo inequivocabile.
In
caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Nazionale
può deliberare anche con il voto epistolare, ma solo
relativamente a decisioni di carattere ordinario, entro
5 giorni dalla comunicazione.
Articolo 13
Il Presidente del Consiglio Nazionale: funzioni
Spetta al Presidente del Consiglio Nazionale:
a) convocare e presiedere il Consiglio Nazionale;
b) formulare l’ordine del giorno di concerto con il
Direttore Generale dell’Anasf;
c) promuovere la costituzione di commissioni di lavoro tra
i membri del Consiglio Nazionale e di verificarne lo svolgimento.
Articolo
14
Il Comitato Esecutivo: costituzione, convocazione, funzioni
e deliberazioni
Il Comitato Esecutivo è formato da nove membri: il
Presidente, eletto tra i Consiglieri Nazionali, il quale
indica gli altri componenti tra gli Associati, con particolari
competenze, e ne propone la nomina al Consiglio Nazionale
nella prima seduta ordinaria che si svolge entro 15 giorni
dalla conclusione del Congresso.
Le
riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente,
con avviso scritto contenente i punti all'ordine del giorno,
inviato almeno sette giorni prima della data stabilita per
la riunione. Il Presidente è tenuto a convocare il
Comitato se ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti
e comunque almeno una volta ogni due mesi.
Spetta
al Comitato Esecutivo:
a) compiere tutti gli atti necessari o opportuni alla attuazione
degli indirizzi fissati dal Congresso e le ulteriori delibere
del Consiglio Nazionale;
b) accettare o respingere domande di iscrizione;
c) pronunciare l'esclusione degli iscritti e accertare le
altre cause di perdita della qualità di Associato;
d) provvedere, anche tramite l'attività del Comitato
Elettorale di cui al precedente articolo 9 comma quarto,
allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali;
e) proporre al Consiglio Nazionale la delibera di nomina
dei rappresentanti dell'Associazione nell'Organismo di tenuta
dell'Albo e la delibera di revoca;
f) proporre al Consiglio Nazionale le delibere di nomina
dei componenti Anasf nelle Commissioni d’esame dell'Albo,
tenendo conto delle indicazioni dei Comitati Regionali,
e le delibere di revoca;
g) nominare il Direttore Generale dell'Associazione, definendone
le responsabilità amministrative e gestionali in
apposita delibera.
Il
Comitato Esecutivo delibera validamente con la presenza
della maggioranza dei componenti.
Le
deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il
componente del Comitato Esecutivo che risulta assente per
cinque riunioni viene dichiarato decaduto, salvo il caso
previsto dall'articolo 4, lettera c), e sostituito con i
normali criteri.
Il
componente del Comitato Esecutivo, responsabile del Decentramento
assume la Presidenza della Commissione permanente del Decentramento,
è coadiuvato da tre Consiglieri Nazionali, indicati
dallo stesso Consiglio Nazionale, con delega su aree territoriali
definite, al fine di garantire una maggiore presenza del
governo dell’Anasf in ambito locale, e di fornire
al tempo stesso tutto il dovuto supporto ai Coordinatori
Regionali in merito ai rapporti con le istituzioni locali,
mass media e tutte le realtà territoriali.
Articolo
15
Presidente e Vicepresidenti
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione
e la firma sociale che può delegare ai Vicepresidenti.
Il
Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso
di sua assenza o impedimento.
Il
Presidente nomina i responsabili delle aree tematiche di
cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), tra i componenti
del Comitato Esecutivo.
Articolo 16
Comitati Regionali: composizione
I Comitati Regionali sono composti da Consiglieri "eletti",
"di diritto" ed inoltre da "cooptati".
I
Consiglieri "eletti" sono designati, tra gli iscritti
nella Regione, in numero non inferiore a 3 e non superiore
a 15, nell'ambito dei Congressi Regionali/Territoriali secondo
le modalità indicate dall'art. 34 e durano in carica
4 anni, con proroga di anni uno sul mandato attuale, ,fino
al successivo Congresso Regionale/Territoriale.
I
Consiglieri "di diritto" sono costituiti dai Consiglieri
Nazionali, dai membri di nomina Anasf (titolari e supplenti)
dell'Organismo e delle Commissioni d’esame dell'Albo
nonché dai membri del Collegio dei Probiviri. Tali
Consiglieri partecipano ai Comitati nella regione di residenza
ed hanno diritto di voto.
Inoltre
ai Comitati Regionali viene richiesto di "cooptare"
iscritti nella Regione, appartenenti a Società o
zone geografiche non rappresentate nello stesso Comitato.
I Consiglieri "cooptati" hanno diritto di voto.
Ogni
Comitato Regionale, nel corso della prima riunione successiva
al Congresso Regionale/Territoriale, elegge al proprio interno
un Coordinatore al quale è affidato il compito di
convocare i membri del Comitato Regionale e mantenere i
rapporti con l’organizzazione centrale dell'Associazione,
e un Vice Coordinatore.
Il
Consigliere "eletto" o "cooptato" assente
per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto e
sostituito salvo il caso previsto dall'articolo 4, lettera
c); al Consigliere "eletto" subentra il primo
dei non eletti. E' lasciata ad ogni Comitato Regionale l'identificazione
del numero massimo di assenze non consecutive nel triennio,
che comportano la decadenza.
Articolo
17
Comitati Regionali: funzioni
Le funzioni dei Comitati Regionali sono:
1) fornire al Comitato Esecutivo indicazioni circa le esigenze
particolari e le istanze dei Promotori del territorio rappresentato;
2) realizzare momenti di aggregazione e di dibattito relativi
a temi di interesse della categoria;
3) collaborare con il Comitato Esecutivo per la realizzazione
di iniziative a livello regionale;
4) indicare nominativi al Comitato Esecutivo ai fini della
scelta dei membri di nomina Anasf delle Commissioni d’esame
dell'Albo;
5) gestire il Congresso Regionale/Territoriale e le operazioni
di voto per i Consiglieri Regionali;
6) i Comitati Regionali debbono presentare annualmente al
Comitato Esecutivo un programma di lavoro e un bilancio
previsionale.
7) almeno due volte per anno vengono chiamati a partecipare
al Consiglio Nazionale per trattare i temi del decentramento;
8) vengono costituite quattro Consulte Territoriali dei
Coordinatori Regionali (Nord-ovest: Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Lombardia; Nord–est: Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna; Centro: Toscana,
Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna; Sud: Campania,
Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia) che nominano tra
i loro Coordinatori Regionali un rappresentante ciascuna
il quale partecipa al Consiglio Nazionale.
Articolo
18
Commissione Permanente del Decentramento: costituzione,
convocazione, funzioni
Al fine di garantire una maggiore presenza dell’Anasf
in ambito locale e fornire al tempo stesso tutto il dovuto
supporto ai coordinamenti regionali viene istituita la Commissione
Permanente del Decentramento (CPD), composta da:
- il componente del Comitato Esecutivo responsabile del
Decentramento che ne assume la presidenza;
- i tre Consiglieri Nazionali con delega sul territorio;
- i quattro rappresentanti delle Consulte Territoriali.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente
o da almeno due terzi dei componenti che ne facciano richiesta.
Due volte l’anno viene ascoltata dal Comitato Esecutivo.
Si impegna a richiedere al Consiglio Nazionale di dedicare
almeno una seduta all’anno esclusivamente ai temi
inerenti il territorio.
E’ funzione della Commissione sottoporre all’approvazione
del Comitato Esecutivo:
- il Regolamento elettorale e il regolamento di gestione
dei Comitati Regionali;
- un vademecum dei Comitati Regionali;
- un piano di formazione dedicato ai dirigenti territoriali,
con particolare raccordo alle aree tematiche indicate dal
Consiglio Nazionale;
- il Regolamento delle Consulte Territoriali.
E’ altresì compito della Commissione:
- facilitare la comunicazione fra il territorio ed il vertice
dell’Associazione prevedendo specifici momenti d’incontro;
- favorire l’attività sul territorio sviluppando
sinergie di area tramite le Consulte Territoriali.
Articolo
19
Periodo di transizione
Tutti gli organi dell'Associazione decadono, ad esclusione
dei Comitati Regionali, ad ogni Congresso Nazionale ordinario,
ma restano in carica per tutta la durata che intercorre
tra i rinnovi elettorali, l'insediamento e l'elezione delle
nuove cariche.
La
prima riunione di ogni nuovo organo viene convocata d'ufficio
dagli organi ancora in carica entro 30 giorni dalla data
di svolgimento del Congresso Nazionale ordinario.
Articolo
20
Il Comitato dei Garanti
Il Comitato dei Garanti viene eletto dal Consiglio Nazionale
ed è composto da:
a)
gli ex Presidenti dell’Anasf;
b)
tre Soci di particolare qualità morale e che abbiano
ricoperto cariche all’interno del Consiglio Nazionale
o del Comitato Esecutivo. Indicati dal Consiglio Nazionale
con una maggioranza qualificata dei due terzi.
I
componenti del Comitato dei Garanti sono incompatibili con
qualunque carica all’interno dell’Anasf.
I
Componenti di cui alla lettera b) possono, ove se ne manifesta
l’opportunità, essere rinnovati in tutto o
in parte dal Consiglio Nazionale con la maggioranza di due
terzi ex lett. v) dell’art. 12 dello Statuto.
Il
Comitato dei Garanti avrà compito consultivo presso
tutti gli Organi dell’Associazione.
Articolo
21
Il Direttore Generale
Il Direttore Generale viene nominato dal Comitato Esecutivo,
su proposta del Presidente dell’Anasf, determinandone
l’inquadramento giuridico ed il trattamento economico.
Il Direttore Generale è il responsabile della gestione
ordinaria dell’Associazione, del governo del personale,
ed in particolare:
a) provvede all’amministrazione ordinaria dell’Associazione
e al coordinamento degli uffici, che dirige;
b) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo;
c) svolge le funzioni di segretario del Consiglio Nazionale
e del Comitato Esecutivo;
d) esercita i poteri di direzione, coordinamento ed organizzazione
del personale dell’Associazione;
e) predispone e presenta al Tesoriere una relazione per
il preventivo delle spese ed un rendiconto consuntivo delle
gestione;
f) rappresenta l’Anasf nei confronti degli interlocutori
rilevanti;
g) esercita qualsiasi altro compito come determinato del
Comitato Esecutivo;
h) riferisce del suo operato con cadenza semestrale al Consiglio
Nazionale.
Articolo
22
Organi di Vigilanza
Sono Organi di Vigilanza dell’Associazione:
- il Collegio dei Probiviri;
- il Giurì.
Articolo 23
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, eletto dal Consiglio Nazionale,
funziona in base al Regolamento apposito e alle successive
modificazioni e dura in carica 5 anni.
Al
fine di garantire la continuità dell'organo, almeno
un membro deve essere eletto tra coloro che facevano parte
del Collegio venuto a scadenza.
Il
Collegio può domandare alle società preponenti
degli Associati informazioni e documentazione relativa a
casi sottoposti al suo esame che coinvolgano gli Associati.
Articolo
24
Il Giurì
Il Giurì, nominato dal Consiglio Nazionale, è
composto da tre personaggi di alto profilo intellettuale
e morale esterni alla professione. Può essere convocato
su richiesta del Collegio dei Probiviri in casi particolarmente
controversi ed esercita tutte le altre funzioni previste
dal Regolamento del Collegio stesso.
TITOLO
IV
Amministrazione, scioglimento, liquidazione
Articolo
25
Fondo comune
Il fondo comune è costituito da tutti i beni mobili
ed immobili appartenenti all'Associazione. E' amministrato
dal Presidente o su delega dal Tesoriere e in esecuzione
delle delibere degli organi competenti.
Articolo
26
Bilanci
Ogni anno il Tesoriere predispone, di intesa con il Presidente,
una proposta di bilancio preventivo di esercizio, nonché
di rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, per
sottoporli all'approvazione del Consiglio Nazionale.
Dopo
l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale, il bilancio
dell'Associazione viene certificato da una società
di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del
Testo unico.
Le
attività promosse dai Comitati Regionali vengono
finanziate, previa presentazione dei preventivi di spesa
e approvazione del Comitato Esecutivo, con una parte delle
entrate ordinarie corrispondente almeno al 10% delle quote
incassate a livello nazionale e al 50% della prima quota
delle nuove iscrizioni per ciascuna regione.
Articolo
27
Scioglimento e liquidazione
L'Associazione si scioglie per proposta deliberata dal Congresso,
e approvata con voto epistolare da almeno due terzi degli
iscritti.
La
deliberazione di scioglimento contiene la nomina dei liquidatori
e le modalità della liquidazione, con particolare
riguardo ai criteri per la devoluzione dei beni costituenti
il fondo comune.
TITOLO
V
Regolamento elettorale
Articolo
28
Esercizio del diritto di voto
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i promotori
finanziari iscritti all'Anasf almeno 120 giorni prima della
data di apertura del Congresso Nazionale e in regola, alla
stessa data, con il pagamento della quota associativa.
Articolo
29
Congressi Regionali/Territoriali
La ripartizione geografica dei Congressi Regionali/Territoriali
viene effettuata dal Consiglio Nazionale.
I
Congressi Regionali/Territoriali vengono convocati dai Coordinatori
Regionali uscenti tramite comunicazione pubblica, attraverso
gli Organi istituzionali Anasf e altre forme di informazione
da predisporre d'intesa tra il Comitato Esecutivo e ognuno
dei Comitati Regionali.
I
Congressi Regionali/Territoriali si svolgono ogni quattro
anni, non nell’anno dei Congressi Nazionali, preferibilmente
in concomitanza di manifestazioni territoriali organizzate
dall'Associazione.
Sono
definiti sia il Comitato Elettorale sia il relativo “Regolamento
attuativo” per i Congressi Regionali/Territoriali
con le stesse modalità previste dall’art. 9,
comma 5, per il Congresso Nazionale
Spetta
ai Congressi Regionali/Territoriali:
a) discutere i documenti proposti dal Consiglio Nazionale;
b) elaborare mozioni sui documenti proposti o redigere autonomi
documenti di discussione da proporre al Congresso Nazionale;
c) eleggere i membri dei Comitati Regionali.
Articolo
30
Elezione dei Delegati al Congresso Nazionale
Gli iscritti all'Anasf che intendono partecipare in qualità
di Delegati al Congresso Nazionale devono candidarsi in
liste programmatiche almeno 120 giorni prima della data
di apertura del Congresso Nazionale.
La
presentazione delle liste avviene mediante deposito presso
la sede dell'Anasf di un programma e dell'elenco dei Promotori
finanziari che si candidano per la lista. La presentazione
della lista è valida se accompagnata da almeno 50
firme di Promotori regolarmente iscritti all'Anasf. Il numero
dei candidati per ogni lista non può essere superiore
al numero dei Delegati da eleggere. E' prevista la possibilità
di apparentamento tra diverse liste.
La
sede Anasf spedirà, a partire da 60 giorni prima
della data del Congresso Nazionale, a ciascun Socio avente
diritto di voto, al proprio domicilio, il materiale necessario
per votare i Delegati al Congresso Nazionale.
Il
voto per l'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale
é espresso, per via epistolare (o per via informatica
da definire), tramite l'invio dell'apposita busta al Notaio
garante delle operazioni di voto.
La
data entro cui le schede di voto devono pervenire al Notaio
viene indicata sulla busta stessa e corrisponde al giorno
precedente l'avvio delle procedure di scrutinio. Saranno
ritenute, pertanto, non valide le buste pervenute in data
successiva.
Ciascun
iscritto può indicare nella lista un massimo di tre
preferenze.
Il
Notaio garante del voto, alla scadenza del periodo utile,
previo controllo sui tabulati degli aventi diritto di voto,
verifica la regolarità delle operazioni di voto e
procede allo scrutinio.
Il
Notaio comunica, immediatamente al termine dello scrutinio,
l'elenco dei Delegati eletti al Comitato Esecutivo il quale
li convoca al Congresso Nazionale.
I
Delegati vengono scelti secondo il sistema proporzionale.
Articolo
31
Elezione del Consiglio Nazionale
I Delegati, in sede di Congresso, dopo la conclusione del
dibattito, presentano alla Presidenza del Congresso liste
di candidati, omologhe alle liste presentate per l'elezione
dei Delegati al Congresso, per l'elezione dei componenti
il Consiglio Nazionale. Le liste vengono depositate presso
la Presidenza del Congresso da uno dei Delegati eletti al
Congresso per ogni lista. L'elezione avviene mediante voto
segreto nel seggio allestito al Congresso e aperto alla
fine dei lavori congressuali.
La
suddivisione dei 25 seggi del Consiglio Nazionale è
predeterminata in proporzione al numero di voti riportati
da ciascuna lista in sede di elezione dei Delegati al Congresso.
Si possono indicare fino a un massimo di due preferenze
per i candidati della lista votata. Risultano eletti i candidati
che nell'ambito di ciascuna lista abbiano riportato il maggior
numero di preferenze sino alla concorrenza dei seggi spettanti
alla lista stessa.
Articolo
32
Elezione di Presidente
Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Consigliere eletto
con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione,
si riunisce nella sede del Congresso immediatamente dopo
la sua proclamazione, e vota per l'elezione del Presidente,
previa presentazione delle candidature e dichiarazione di
adesione alle linee programmatiche approvate dal Congresso.
Articolo
33
Elezione del Comitato Esecutivo
Il Consiglio Nazionale nella seduta prevista dall’art.
14, comma 1 elegge il Comitato Esecutivo, i due Vicepresidenti,
di cui uno vicario, il Tesoriere su indicazione del Presidente.
Articolo
34
Elezione dei Comitati Regionali
I componenti dei Comitati Regionali vengono eletti nel corso
dei Congressi Regionali/Territoriali.
Gli
iscritti all'Associazione che intendono candidarsi all'elezione
del Comitato Regionale dovranno far pervenire la propria
candidatura alla sede dell'Anasf in forma scritta almeno
120 giorni prima della data di apertura del Congresso Nazionale
ovvero, in alternativa, proporre personalmente la propria
candidatura partecipando al Congresso Regionale/Territoriale.
Alla
fine dei lavori i presenti aventi diritto di voto indicano
su una scheda i nomi dei candidati scelti con un numero
massimo di preferenze pari a un terzo (arrotondato per difetto)
del numero di componenti da eleggere. Vengono eletti i candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Articolo
35
Modalità di nomina
Per le elezioni di cui agli articoli 30 (Delegati al Congresso
Nazionale), 31 (Elezione del Consiglio Nazionale) e 34 (Elezioni
dei Comitati Regionali), in caso di parità di preferenze
precedono nella nomina i candidati con la maggiore anzianità
di iscrizione all'Anasf e, in subordine, con la maggiore
età anagrafica.
TITOLO
VI
Norme transitorie
Articolo
36
Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore a partire dalla sua
approvazione da parte del Congresso Nazionale.
Parma, 15 maggio 2011