La
Direttiva 2003/6/CE, relativa all’abuso di mercato,
disciplina il divieto per gli emittenti di utilizzare informazioni
privilegiate e di porre in essere manipolazioni del mercato.
La
Market Abuse identifica in particolare una serie di divieti
e obblighi:
•
Divieto di utilizzo dell’informazione privilegiata.
• Divieto di porre in essere manipolazioni del mercato
• Obbligo di comunicare al pubblico le informazioni
privilegiate che li riguardino direttamente
Per
“informazione privilegiata” si intende qualsiasi
informazione che abbia un carattere preciso, che non sia stata
resa pubblica e che concerna, direttamente o indirettamente,
uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o
più strumenti finanziari.
Si ha abuso di mercato quando gli investitori subiscono, direttamente
o indirettamente, le conseguenze sfavorevoli del comportamento
di altri soggetti che approfittano di informazioni confidenziali
(insider trading), falsano il meccanismo di determinazione
dei prezzi degli strumenti finanziari o divulgano informazioni
false o ingannevoli. Sono comportamenti che possono violare
il principio generale secondo cui tutti gli investitori devono
operare in condizioni di parità.
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