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Direttiva Market Abuse

La Direttiva 2003/6/CE, relativa all’abuso di mercato, disciplina il divieto per gli emittenti di utilizzare informazioni privilegiate e di porre in essere manipolazioni del mercato.

La Market Abuse identifica in particolare una serie di divieti e obblighi:

• Divieto di utilizzo dell’informazione privilegiata.
• Divieto di porre in essere manipolazioni del mercato
• Obbligo di comunicare al pubblico le informazioni privilegiate che li riguardino direttamente

Per “informazione privilegiata” si intende qualsiasi informazione che abbia un carattere preciso, che non sia stata resa pubblica e che concerna, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.
Si ha abuso di mercato quando gli investitori subiscono, direttamente o indirettamente, le conseguenze sfavorevoli del comportamento di altri soggetti che approfittano di informazioni confidenziali (insider trading), falsano il meccanismo di determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari o divulgano informazioni false o ingannevoli. Sono comportamenti che possono violare il principio generale secondo cui tutti gli investitori devono operare in condizioni di parità.


 

 
 
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