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Mifid - La consulenza nella direttiva Mifid

La Direttiva Mifid eleva il servizio di consulenza in materia di investimenti da servizio accessorio a servizio di investimento principale. Per poter prestare il servizio sarà pertanto necessario ricevere apposita autorizzazione.

Nella Direttiva di Livello 1 viene definito il servizio di consulenza in materia di investimenti, che consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

All’agente collegato viene riconosciuta la possibilità di prestare il servizio di consulenza, se munito di apposito mandato, a condizione che l’impresa di investimento per la quale opera abbia ricevuto l’autorizzazione prevista dalla direttiva.

Richiedere l’autorizzazione spetta alle imprese di investimento.
Il promotore finanziario per prestare il servizio di consulenza dovrà avere i requisiti richiesti per poter accedere all’Albo dei promotori finanziari, senza ulteriori oneri.

Per poter prestare il servizio di consulenza la Direttiva prevede una preventiva valutazione dell’adeguatezza del servizio.

L’art. 19, par. 4, Direttiva Livello 1 stabilisce che tale giudizio viene svolto dall’impresa di investimento previa assunzione di informazioni dal cliente o potenziale cliente.
L’art. 35, par. 1, Direttiva Livello 2 ritiene soddisfatto il requisito di adeguatezza quando ricorrono i tre requisiti ivi indicati e richiamati:

a), viene ritenuta adatta l’operazione corrispondente agli obiettivi di investimento del cliente;
b), occorre che l’operazione sia finanziariamente sopportabile dal cliente, avuto riguardo a qualsiasi rischio che abbia a manifestarsi e compatibilmente con gli obiettivi di investimento che l’investitore aveva prefissato;
c), il requisito di adeguatezza è infine soddisfatto quando l’investitore possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all’operazione.

Ove il cliente sia professionale e l’investimento rientri tra quelli in relazione ai quali detto cliente viene qualificato come tale, l’impresa di investimento può presumere che egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze, e cioè che il requisito sub lett. c) sia di per sé soddisfatto. Il regime Mifid in tema di adeguatezza è rigoroso, in quanto prevede che la valutazione di adeguatezza non possa mai prescindere dall’assunzione di informazioni dal cliente, neppure nel caso in cui questi ritenga di non doverle fornire e di ciò risulti attestazione.

Qualora il cliente rifiuti di fornire le informazioni, o qualora le informazioni raccolte non siano adeguate, l’intermediario non può prestare il servizio al cliente. Le disposizioni sull’adeguatezza sono previste oltre che per il servizio di consulenza, anche per il servizio di gestione di portafogli.

Il giudizio di appropriatezza si rende invece necessario nella prestazione di tutti gli altri servizi di investimento (esclusi i servizi di gestione di portafogli sottoposto, e consulenza). Per quanto attiene al contenuto della valutazione di appropriatezza, esso ha riguardo alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti relativamente al tipo specifico di prodotto o di servizio.
(Estratti articoli Direttiva Livello 1 e 2)

 In ITALIA
Il 30 agosto 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo definitivo di recepimento della Direttiva Mifid in Italia. Il recepimento ha comportato alcune modifiche al TUF (Decreto Legislativo n°58/1998). In particolare, viene recepita la nuova definizione di consulenza in materia di investimenti stabilita dalla Mifid e si prevede l’esercizio del servizio da parte di imprese di investimento e banche.

Queste ultime per l’esercizio fuori sede continueranno a servirsi di promotori finanziari, i quali potranno pertanto prestare consulenza per conto della propria società mandante, con apposito contratto, a condizione che la società abbia ottenuto l’autorizzazione necessaria.

Il promotore finanziario può quindi prestare al proprio cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti. Le raccomandazioni fornite devono essere basate sulle caratteristiche del cliente, del quale il promotore finanziario deve preventivamente verificare la conoscenza  degli strumenti, le esperienze in materia di investimenti, la situazione finanziaria, il profilo di rischio, gli obiettivi e l’arco temporale di investimento. Tutti parametri previsti dalla Mifid nel test di adeguatezza, che deve essere effettuato obbligatoriamente, prima di poter prestar il servizio di consulenza al cliente.

Inoltre, il promotore finanziario può continuare a svolgere l’attività di collocamento di strumenti e servizi finanziari. Questo servizio potrà essere erogato unitamente al servizio di consulenza o in maniera autonoma. Per poter offrire il servizio di collocamento  il promotore dovrà sempre verificare preventivamente l’appropriatezza dell’investimento proposto al cliente.

Il promotore finanziario potrà inoltre offrire, in quanto attività libera, la consulenza generica al cliente, unitamente al servizio di collocamento o al servizio di consulenza. La consulenza generica consiste nella prestazione di raccomandazioni relative alla tipologia degli strumenti finanziari, o dei prodotti o servizi d’investimento, con l’obiettivo di creare una pianificazione ideale del portafoglio della clientela, (financial planning–asset allocation).

Asset allocation e costruzione del portafoglio erano attività libere anche prima dell’emanazione della Direttiva, ciò che è cambiato è la definizione che la Mifid ha dato del servizio di consulenza, attività legata, come già evidenziato, inderogabilmente, ad una o più scelte di investimento. Resta fermo il principio che tutti i servizi e le attività saranno prestate dal promotore finanziario per conto di un unico intermediario e solo qualora quest’ultimo sia stato autorizzato o abbia deciso di fornire tutti i diversi servizi previsti dalla Direttiva.

Il legislatore italiano ha anche previsto (art. 18-bis del TUF) la figura del consulente finanziario persona fisica che potrà prestare al cliente il solo servizio di consulenza in materia di investimenti, purchè in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze e senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti per i consulenti finanziari dovranno essere resi noti dal Ministero delle Finanze entro il 30 di giugno. I consulenti finanziari opereranno in proprio e non potranno in nessun caso intermediare, a differenza dei promotori finanziari. I consulenti saranno sempre remunerati a parcella, mentre i promotori finanziari potranno essere remunerati a parcella nell’ipotesi in cui prestino la sola attività di consulenza, o con provvigione, qualora il servizio di consulenza sia offerto unitamente al servizio di collocamento, sempre per conto del proprio intermediario.

TUF

 

 

   
 
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