- 1. Chi è l'agente collegato?
Il tied agent o agente collegato, così come definito dall’art. 4, par. 1 n° 25 della Direttiva Mifid I Livello, è la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari.
Il decreto legislativo n. 164 del 17.9.2007 che ha recepito in Italia la Direttiva, coerentemente con quanto già stabilito dalla legge delega (Legge 06.02.2007, n. 13 – Legge Comunitaria 2006), non ha previsto la possibilità che il promotore finanziario possa essere anche persona giuridica.
L’art. 31 del TUF comma 2 è stato pertanto modificato come segue: è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo Soggetto.
2. Quali sono le analogie con il promotore finanziario?
La disciplina del tied agent mostra un esplicito richiamo alla normativa italiana che regola l’attività del promotore finanziario, normativa che si afferma quindi come modello di riferimento europeo.
La disciplina del tied agent è definita dall’art. 23 della Direttiva Mifid di Livello I che riprende alcuni fondamentali elementi previsti dalla legislazione italiana che regolamenta i promotori finanziari:
- 1. Le imprese di investimento mantengono la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dagli agenti collegati quando operano per loro conto;
- 2. Vincolo per il tied agent del monomandato;
- 3. Attività che potranno essere fornite ai clienti: promozione di servizi di investimento o servizi accessori, collocamento di strumenti finanziari (al tied agent sarà consentito inoltre prestare, per conto dell’intermediario, il servizio di consulenza in materia di investimenti, elevato dalla Mifid a servizio di investimento principale);
- 4. iscrizione in un registro pubblico;
Rispetto alla legislazione italiana, ci sono però nella Mifid alcune differenze:
- 1. la Direttiva prevede la possibilità che il tied agent possa assumere la forma di persona giuridica (possibilità che non è stata recepita dal legislatore italiano)
- 2. possibilità riconosciuta al tied agent di amministrare fondi e strumenti dei loro clienti per conto dell’impresa di investimento (possibilità che non è stata prevista dall’ordinamento italiano)
- 3. possibile delega alle imprese di investimento circa la verifica dell’esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei tied agent che opereranno per le stesse.
3. Con la Mifid il promotore finanziario può svolgere attività per più di una mandante?
No, il promotore finanziario può prestare la sua attività esclusivamente per conto di un unico intermediario. Il tied agent o agente collegato, così come definito dall’art. 4, par. 1 n° 25 della
Direttiva Mifid I Livello, è infatti la persona fisica o giuridica che opera sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento.
Il Tuf all’art. 31 comma 2 ribadisce che l'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo Soggetto.
- 4. Con la Mifid il promotore finanziario può essere una società?
Il decreto legislativo n. 164 del 17.9.2007 che ha recepito in Italia la Direttiva, coerentemente con quanto già stabilito dalla legge delega, non ha previsto la possibilità che il promotore finanziario possa assumere la forma di persona giuridica.
L’art. 31 del TUF comma 2 ha il testo seguente: è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
Non è pertanto possibile costituire una società, in quanto persona giuridica.
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- 5. Con la Mifid chi può svolgere consulenza in Italia?
- Le Imprese di investimento e le Banche (art. 18 TUF c.1)
- Le Sgr e le Società di gestione armonizzate autorizzate nello Stato Membro d’origine (art. 18 TUF c.2)
- Le Sim di consulenza (art. 18 TUF c.3)
- I consulenti finanziari persone fisiche (art. 18-bis TUF)
- I promotori finanziari per conto del proprio intermediario (art. 31 del Tuf)
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- 6. Come si definisce la consulenza con la nuova normativa?
La consulenza in materia di investimenti è riconosciuta dalla Mifid come un servizio di investimento principale e pertanto soggetto ad apposita autorizzazione.
Il servizio di consulenza è per la Mifid una raccomandazione personalizzata, che viene prestata ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore, o nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore.
Tale raccomandazione deve essere presentata come adatta per tale persona, o deve essere basata sulla considerazione delle caratteristiche di tale persona, e deve raccomandare la realizzazione di un’operazione appartenente ad una delle seguenti categorie:
a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento;
b) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.
Una raccomandazione non è una raccomandazione personalizzata se viene diffusa, esclusivamente, tramite canali di distribuzione o se è destinata al pubblico.
7. Che cos'è la consulenza generica?
I considerando 81 e 82 della Direttiva Mifid Livello 2 tracciano una serie di regole per le imprese di investimento che svolgono attività di consulenza generica.
La consulenza generica non costituisce un servizio di investimento ai fini MiFID ed è considerata attività strumentale e preparatoria di qualsiasi servizio di investimento, venendo attratta dalla relativa disciplina.
L’attività di consulenza generica non può in nessun caso tradursi in una raccomandazione personalizzata su singoli strumenti finanziari. Un riferimento preciso all’ idoneità di un singolo strumento finanziario rispetto alle caratteristiche personali del cliente integrerebbe infatti prestazione al cliente di un servizio di consulenza vero e proprio.
La consulenza generica potrà essere prestata dal promotore finanziario anche unitamente al servizio di consulenza o a quello di collocamento. Il promotore finanziario potrà quindi utilmente rendere al cliente l’asset allocation in vista del consiglio sullo specifico prodotto oppure del collocamento del prodotto, se appropriato.
8. Rientra nel servizio di consulenza l'attività di asset allocation?
L'attività di asset allocation resta fuori dalla nozione di consulenza propriamente detta, intesa come servizio di investimento.
Le attività di asset allocation o financial planning vengono definite dalla disciplina di secondo livello (considerando n. 81 della direttiva di esecuzione) quale forma di consulenza generica, che non configura di per sé attività riservata, ma possibile attività strumentale e preparatoria ad ogni servizio di investimento, alla cui disciplina è quindi attratta.
Per quanto riguarda il promotore finanziario, l’attività di consulenza generica potrà pertanto essere prestata anche unitamente al servizio di collocamento o al servizio di consulenza in materia di investimenti.
9. Chi sono i consulenti finanziari persone fisiche?
Il legislatore italiano, nel recepimento della Mifid, ha introdotto nel TUF, precisamente nell’art. 18-bis, la disciplina dei consulenti finanziari persone fisiche, i quali potranno prestare, esclusivamente, il servizio di consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
I consulenti finanziari dovranno possedere una serie di requisiti, attualmente in via di definizione dal Ministero del Tesoro, di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali.
Il Tuf prevede che venga costituito un Albo dei consulenti finanziari, il quale sarà tenuto da un Organismo, con autonomia organizzativa e statutaria, i cui rappresentanti saranno nominati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, sentite Consob e Banca d’Italia. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, l’organismo determinerà e riscuoterà i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.
I consulenti finanziari dovranno inoltre rispettare una serie di regole di condotta che saranno stabilite dalla Consob attraverso un regolamento.
10. In quali casi si procede al test di adeguatezza, in quali, invece, a quello di appropriatezza?
Il test di adeguatezza è previsto dalla Mifid per il servizio di consulenza e per il servizio di gestione di portafogli. Il test di appropriatezza è invece previsto per tutti gli altri servizi di investimento.
11. Quali informazioni il promotore finanziario deve richiedere ai clienti quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti?
Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti i promotori finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento.
Le informazioni indicate devono includere anche i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell’importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:
a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
Le informazioni, includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari e i dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell’investimento, ove pertinenti.
12. In cosa consiste il test di adeguatezza?
Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.
- 13. Può svolgersi il servizio di consulenza se il cliente rifiuta di rendere le informazioni?
No. Se il cliente rifiuta di fornire le informazioni stabilite nel test di adeguatezza del servizio, la consulenza non può essere prestata. Il cliente deve pertanto essere informato del fatto che la raccolta delle informazioni è propedeutica alla fornitura del servizio.
Art. 39 c. 6 Regolamento Intermediari
Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni previste dalla valutazione di adeguatezza si astengono dal prestare i menzionati servizi.
- 14. In cosa consiste il test di appropriatezza?
Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che, per valutare se un servizio di investimento sia appropriato per un cliente, verifichino se tale cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che il prodotto o servizio di investimento, offerto o richiesto, comporta.
Le informazioni includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell’importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:
a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
Le informazioni includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.
- 15. Può darsi corso al rapporto di investimento ove il test di appropriatezza abbia dato esiti negativi?
La norma che impedisce l’erogazione del servizio di consulenza e di gestione del portafoglio, ove l’impresa di investimenti non riceva informazioni dal cliente, non trova applicazione nella valutazione di appropriatezza, che può essere compiuta anche prescindendo da tali informazioni.
E’ però necessario che, a tal fine, l’impresa di investimento svolga la necessaria attività di disclosure: qualora ritenga che il prodotto/servizio sia inappropriato avverte il cliente di tale situazione, anche mediante modalità standardizzate.
Analogamente, per il caso che il cliente ritenga di non fornire le informazioni circa le sue conoscenze ed esperienze, oppure per il caso che le informazioni siano insufficienti, l’impresa avverte il cliente (nuovamente, anche con modalità standardizzate) che tale situazione impedirà di valutare l’appropriatezza del prodotto/servizio.
L’impresa di investimento “non deve incoraggiare” l’investitore a non fornire le informazioni richieste ai fini della valutazione di adeguatezza e di appropriatezza.
16. Che cosa sono gli inducements?
Gli inducements o “incentivi” sono disciplinati dall’articolo 26 della Direttiva Mifid di Livello II.
La normativa comunitaria inquadra espressamente la materia degli inducements all’interno dei doveri dell’intermediario di agire "in modo onesto, equo e professionale".
L’art. 26 si articola come una generale preclusione alla possibilità di ricevere (o offrire) pagamenti o altri benefici in connessione con la prestazione dei servizi ad eccezione di tre ipotesi, enumerate nelle lettere a), b) e c).
L’art. 26, lett. a) consente ogni pagamento intercorrente tra l’intermediario e il cliente. E’ infatti evidente che, in relazione alla prestazione di un servizio al cliente, questi effettui dei pagamenti all’impresa di investimento che svolge il servizio; peraltro è richiesta una connessione stretta tra il cliente e il pagamento ricevuto dall’impresa.
L’art. 26, lett. c), ammette l’effettuazione di quei pagamenti (pur provenienti da terzi) che siano strettamente e necessariamente connessi con la prestazione del servizio al cliente: l’intermediario non potrebbe infatti svolgere il servizio se non pagasse, ad esempio, le dovute commissioni di regolamento delle transazioni ovvero di custodia degli strumenti finanziari ai subdepositari.
L’art. 26, lett. b), riguarda gli incentivi che l’intermediario paga a o riceve da soggetti terzi (diversi dai clienti a cui il servizio è prestato). In particolare, la disposizione fissa le seguenti condizioni che rendono ammissibili i pagamenti della specie:
i) gli incentivi in questione devono essere comunicati al cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio (disclosure). La comunicazione, riguarda l’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi;
ii) l’incentivo deve essere volto ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l’adempimento, da parte dell’impresa, dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente.
- 17. Come viene trattata dalla disciplina degli inducements la relazione fra "società prodotto" e distributore?
Consob nelle Linee Guida sugli inducements (esito delle consultazioni regolamento intermediari-30 ottobre 2007) ha stabilito, in linea con quanto già dichiarato dal Cesr, che la percezione da parte del distributore (collocatore/raccoglitore di ordini), di commissioni retrocesse dalla "società prodotto" (ad esempio SGR che emette quote di OICR) può considerarsi volta ad aumentare la qualità del servizio fornito al cliente:
- ♦ quando il distributore abbina al proprio servizio il servizio di consulenza in materia di investimenti, potendo operare in proposito la presunzione di cui al 39° considerando della direttiva di livello 2, ai sensi del quale, "Ai fini delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli incentivi, la ricezione da parte dell’impresa di investimento di una commissione in relazione ad una consulenza in materia di investimenti o a raccomandazioni generali, in circostanze in cui la consulenza o le raccomandazioni non siano distorte a seguito della ricezione della commissione, deve essere considerata come volta a rafforzare la qualità della consulenza in materia di investimenti data al cliente";
- ♦ quando la retrocessione consente al cliente di avere accesso ad un più ampio range di prodotti, con una conseguente prospettiva di open architecture
- ♦ quando il distributore si impegna nei confronti del cliente ad ampie forme di "assistenza" in fase specie di "post-vendita".
- 18. Nella disciplina degli inducements ricadono le provvigioni e le altre prestazioni rese dal distributore al promotore finanziario operante per suo conto?
Le provvigioni e le altre prestazioni rese dal distributore al promotore finanziario operante per suo conto non rientrano nella disciplina degli incentivi, ma nella disciplina del conflitto di interessi. La disciplina relativa agli incentivi riguarda le prestazioni ricevute da, o fornite a, terzi. Non possono pertanto ricomprendersi le prestazioni ricevute dai promotori finanziari, i quali, in qualità di agenti o mandatari, rientrano nella struttura organizzativa dell’intermediario preponente. Il Cesr ha infatti stabilito che il promotore non può considerarsi parte terza rispetto all’intermediario per il quale opera (CESR 05-290b).
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