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Mifid - Gli incentivi nella direttiva Mifid

La Direttiva Mifid di Livello 2 introduce una disposizione relativa agli incentivi (art. 26).
Tale norma è collegata all’art. 19 della Direttiva di Livello 1 che stabilisce le regole di comportamento che devono essere seguite dagli operatori nella prestazione dei servizi di investimento al cliente.
Le due norme devono quindi essere lette congiuntamente e nell’ottica di garantire la piena protezione dell’investitore.

L’art. 26 stabilisce:
Gli Stati membri assicurano che si consideri che le imprese di investimento non agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti, se, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente, versano o percepiscono competenze o commissioni oppure forniscono o ricevono prestazioni non monetarie ad eccezione di:

  1. competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o una persona per conto del cliente;
  2. competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o una persona che agisca per conto di un terzo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    1. l’esistenza, la natura e l’importo di competenze, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio in questione;
    2. il pagamento di competenze o commissioni o la concessione di prestazioni non monetarie deve essere volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l’adempimento da parte dell’impresa dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
  3. competenze adeguate che rendano possibile la prestazione di servizi di investimento o siano necessarie a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell’impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.
    Gli Stati membri consentono alle imprese di investimento, ai fini della lettera b), punto i), di comunicare i termini essenziali delle disposizioni in materia di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie in forma sintetica, purché si impegnino a rendere noti altri dettagli su richiesta del cliente ed onorino tale impegno.
 

L’introduzione dell’art. 26 ha suscitato perplessità nel settore distributivo italiano per l’impatto che la nuova disciplina porterà nel mercato di distribuzione.

Anasf, unitamente ad altre Associazioni di categoria ha partecipato alle consultazioni indette dal Cesr e dal legislatore italiano in tema di inducements, per cercare di stabilire una migliore applicazione della disciplina ad alcune tipologie di accordi di retrocessione di commissioni, diventate prassi di mercato e che si sono diffuse e consolidate prima dell’entrata in vigore della Direttiva.

Si chiedeva in particolare al legislatore europeo di riconoscere l’esistenza e la rilevanza commerciale di tali prassi nel funzionamento del mercato, allo scopo di evitare che la normativa potesse incidere sulle politiche commissionali degli operatori, determinate nell’esercizio della relativa autonomia imprenditoriale.

Il Cesr, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei paesi europei relativamente alla disciplina sugli incentivi ha indetto due Consultazioni sugli Inducements nella Mifid, una nel dicembre 2006 e una nell’aprile del 2007.

In seguito alle due consultazioni e in considerazione dei pareri ricevuti, sia da parte dell’industria che da parte dei consumatori, ha emanato le Linee Guida sugli Inducements che sono state poi recepite dalla normativa italiana attraverso le Prime Linee di indirizzo della Consob sugli inducements.

 

   
 
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