La MiFID contempla il ruolo del promotore finanziario nella figura denominata tied agent (agente collegato). La Direttiva, infatti, nell’art. 4 c.25 indica come tied agent la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi dell’impresa di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari.
Anche sul piano dell’inquadramento giuridico il tied agent rispecchia il promotore finanziario: è infatti distinto dal ruolo di intermediario, nel senso di responsabile dell’attività e della politica dei prodotti, e si inquadra sulla base di un contratto di agenzia. Quest’ultimo fattore evidenzia pertanto gli elementi caratterizzanti del promotore finanziario, ovvero un rapporto stabile e continuativo e la professionalità.
L’ Art. 23 c.2 prevede infatti che: gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che decidono di nominare agenti collegati mantengano la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta da detti agenti quando operano per conto di tali imprese. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di garantire che gli agenti collegati comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale impresa rappresentano.
Gli Stati membri possono consentire agli agenti collegati registrati nel loro territorio di amministrare fondi e/o strumenti finanziari dei loro clienti per conto e sotto la piena responsabilità dell'impresa di investimento per la quale operano nel loro territorio o, in caso di attività transfrontaliera, nel territorio di uno Stato membro che consente all'agente collegato di amministrare fondi del cliente.
Nello specifico, gli elementi caratterizzanti la figura dell’agente collegato ad una impresa di investimento sono l’iscrizione a un albo pubblico, i requisiti di onorabilità e professionalità, il monomandato (ovvero il divieto di operare per altri intermediari diversi dall’impresa di investimento per conto della quale opera), la responsabilità dell’impresa per azioni o omissioni compiute dall’agente collegato e la garanzia della libertà professionale e della concorrenza.
Vi sono dunque una serie di elementi che il tied agent deve soddisfare. Conditio sine qua non per l’esercizio della professione è l’iscrizione ad un registro pubblico, previa verifica dei requisiti di onorabilità. Il legislatore prevede che l’agente collegato debba essere in possesso di conoscenze generali, commerciali e professionali adeguate per essere in grado di comunicare adeguatamente tutte le informazioni concernenti il servizio proposto al cliente o potenziale cliente. In Italia, infatti, i promotori assolvono anche una funzione di divulgazione delle conoscenze economiche attinenti la finanza personale, utili all’investitore per essere in grado di prendere scelte di investimento consapevoli.
Art. 23 c.3 Gli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati istituiscono un registro pubblico. Gli agenti collegati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti.
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Gli Stati membri assicurano che gli agenti collegati siano iscritti nel registro pubblico solo quando sia stato accertato che soddisfano il criterio dell'onorabilità e possiedono conoscenze generali, commerciali e professionali adeguate per essere in grado di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti il servizio proposto al cliente o potenziale cliente.
L’art. 23 c.4 consente alle autorità competenti degli stati membri di collaborare con le imprese di investimento e gli enti creditizi, le loro associazioni o altri soggetti nel registrare gli agenti collegati e nel controllare l'ottemperanza di tali agenti ai requisiti fissati al paragrafo 3. In particolare gli agenti collegati possono essere registrati da un'impresa di investimento, un ente creditizio o da loro associazioni e altri soggetti sotto la vigilanza dell'autorità competente.
L’art. 23 c.6 prevede inoltre che gli Stati possano inasprire i requisiti fissati nella Direttiva o aggiungere altri requisiti per gli agenti collegati iscritti nel registro nell’ambito della loro giurisdizione.
In relazione alla facoltà prevista dal comma 6 dell’art. 23 occorre considerare anche che il n° 39 della Direttiva precisa che le Autorità competenti degli Stati Membri non dovrebbero registrare o dovrebbero revocare la registrazione, qualora le attività svolte indichino chiaramente che un agente collegato ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigorosi in vigore in un altro stato membro nel cui territorio svolge o intende svolgere la maggior parte della sua attività.
L’art. 65 c.3 lett.c) stabilisce che entro il 30 aprile 2008 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda l’adeguatezza delle norme riguardanti la nomina degli agenti collegati ai fini della prestazione di servizi e/o dell’esercizio di attività d’investimento, in particolare per quanto riguarda la vigilanza.
Occorre considerare inoltre quanto previsto dal n° 37 della Direttiva che dispone che non dovrebbe essere pregiudicato il diritto degli agenti collegati di intraprendere attività contemplate da altre direttive e attività connesse riguardanti servizi o strumenti finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione della Mifid, anche per conto di parti dello stesso gruppo finanziario. L’esercizio di queste attività avverrà solo nei limiti posti a livello nazionale.
Dunque il nuovo quadro comunitario delinea l’agente collegato come professionista del risparmio a 360 gradi. Infatti, se da un lato opera nell’ambito della promozione finanziaria attraverso la promozione dei servizi di investimento (e accessori), la ricezione e la trasmissione di istruzioni e ordini e il collocamento di strumenti finanziari, dall’altro potrà svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti, se autorizzato dalla società mandante.
In tale ottica si può ritenere completa la gamma di attività che il professionista del risparmio può offrire alla clientela.
In relazione allo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari, la stessa potrà essere prestata solo per il proprio intermediario. Nello scenario delineato dalla Direttiva la consulenza assume un ruolo importante nella nuova normativa dei servizi e mercati finanziari, caratterizzandosi con elementi specifici rispetto alla promozione e al collocamento. Sarà un servizio soggetto ad apposita autorizzazione e potrà essere esercitato anche dal promotore finanziario, per conto del proprio intermediario.
Art.4 c.4 Consulenza in materia di investimenti: prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa d’investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari;
n° 3 per via della sempre maggiore dipendenza degli investimenti dalle raccomandazioni personalizzate, è opportuno includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che richiedono un’autorizzazione.
In sintesi la Mifid ha quindi stabilito che, dallo scorso 1° novembre, il promotore finanziario può fornire al proprio cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti, elevato dalla Direttiva a servizio di investimento principale e soggetto ad apposita autorizzazione.
Le raccomandazioni prestate devono essere basate sulle caratteristiche del cliente, del quale il promotore finanziario deve preventivamente verificare la conoscenza degli strumenti, le esperienze in materia di investimenti, la situazione finanziaria, il profilo di rischio, gli obiettivi e l’arco temporale di investimento. Tutti parametri previsti dalla Mifid nel test di adeguatezza, che deve essere effettuato obbligatoriamente, prima di poter prestar il servizio di consulenza al cliente.
Inoltre, il promotore finanziario può continuare a svolgere l’attività di collocamento di strumenti e servizi finanziari. Questo servizio potrà essere erogato unitamente al servizio di consulenza o in maniera autonoma. Per poter offrire il servizio di collocamento il promotore dovrà sempre verificare preventivamente l’appropriatezza dell’investimento proposto al cliente.
Il promotore finanziario potrà inoltre offrire, in quanto attività libera, la consulenza generica al cliente, unitamente al servizio di collocamento o al servizio di consulenza. La consulenza generica consiste nella prestazione di raccomandazioni relative alla tipologia degli strumenti finanziari, o dei prodotti o servizi d’investimento, con l’obiettivo di creare una pianificazione ideale del portafoglio della clientela, (financial planning–asset allocation).
Asset allocation e costruzione del portafoglio erano attività libere anche prima dell’emanazione della Direttiva, ciò che è cambiato è la definizione che la Mifid ha dato del servizio di consulenza, attività legata, come già evidenziato, inderogabilmente, ad una o più scelte di investimento. Resta fermo il principio che tutti i servizi e le attività saranno prestate dal promotore finanziario per conto di un unico intermediario e solo qualora quest’ultimo sia stato autorizzato o abbia deciso di fornire tutti i diversi servizi previsti dalla Direttiva.
Il recepimento in Italia della Mifid ha portato alla modifica della normativa che regolamenta i promotori finanziari, attualmente in vigore in Italia, modificando sia il TUF che il Regolamento Intermediari. (Libro V e Libro VIII)
TUF
Art. 31
(Promotori finanziari)
1. Per l'offerta fuori sede, le
imprese di investimento, le Sgr, le società di
gestione armonizzate, le Sicav nonché gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le
banche si avvalgono di promotori finanziari. I
promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie
ed extracomunitarie, le società di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie,
sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle regole di condotta,
ad una succursale costituita nel territorio della Repubblica.
2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di
agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente
l'offerta fuori sede come dipendente,
agente o mandatario. L'attività di
promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di
un solo soggetto.
3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile
in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche
se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in
sede penale.
REGOLAMENTO INTERMEDIARI
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