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Stipula del contratto

Il promotore finanziario deve consegnare al cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti.

Alla stipula del contratto il promotore finanziaro deve invece consegnare al cliente una copia dei contratti e di ogni altro documento sottoscritto.
Al promotore finanziario è vietato ricevere dall’investitore denaro contante per il pagamento dei servizi e dei prodotti sottoscritti.
Il cliente può consegnare assegni bancari o circolari intestati o girati alla società per cui opera il promotore finanziario (o alla società che offre servizi, prodotti e strumenti finanziari), sempre con la clausola "non trasferibile".
Inoltre, è possibile consegnare al promotore finanziario ordini di bonifico (o documenti simili) e strumenti finanziari nominativi o all’ordine, questi ultimi intestati o girati alla società che offre il servizio.
Il promotore finanziario non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o comunque al medesimo collegati.

Il promotore finanziario non può accettare mezzi di pagamento diversi da questi, pena la violazione di norme che portano a sanzioni anche molto pesanti da parte della Consob. Del resto, il risparmiatore deve essere cosciente del fatto che, non rispettando queste norme, potrebbe correre dei rischi.

 

   
 
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