Il promotore finanziario è l’unico operatore dell’industria del risparmio gestito autorizzato ad incontrare i risparmiatori al di fuori della sede di una banca, di una Sim o di una SGR e ad offrire loro strumenti finanziari e servizi di investimento.
Il promotore finanziario è il professionista in grado di offrire consigli di investimento finalizzati alla scelta dei prodotti e dei servizi finanziari adatti alle richieste del cliente: dopo averne analizzato le esigenze di investimento, il promotore finanziario propone le soluzioni adeguate, raccoglie le disposizioni per l’investimento, consegna i documenti previsti. In seguito aggiorna periodicamente l’analisi della situazione finanziaria del cliente e suggerisce le opportune modifiche in funzione dell’andamento dei mercati oppure delle esigenze in evoluzione del cliente stesso.
Il promotore finanziario è la figura di riferimento a disposizione dei risparmiatori per chiarire ogni loro dubbio circa gli investimenti realizzati e, soprattutto, è in grado di offrire un’assistenza personalizzata e continua non disponibile attraverso uno sportello bancario.
Al promotore finanziario è vietato ricevere dall’investitore denaro contante per il pagamento dei servizi e dei prodotti sottoscritti.
Il cliente può consegnare assegni bancari o circolari intestati o girati alla società per cui opera il promotore finanziario (o alla società che offre servizi, prodotti e strumenti finanziari), sempre con la clausola "non trasferibile".
Inoltre, è possibile consegnare al promotore finanziario ordini di bonifico (o documenti simili) e strumenti finanziari nominativi o all’ordine, questi ultimi intestati o girati alla società che offre il servizio.
Il promotore finanziario non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o comunque al medesimo collegati.
Il promotore finanziario non può accettare mezzi di pagamento diversi da questi, pena la violazione di norme che portano a sanzioni anche molto pesanti da parte della Consob. Del resto, il risparmiatore deve essere cosciente del fatto che, non rispettando queste norme, potrebbe correre dei rischi.
La figura
La figura del promotore finanziario, introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1, è attualmente definita dall’art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria o TUF). In base alla citata disposizione, il promotore finanziario è qualificato come “ la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva Mifid, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario”, intendendosi per tale attività, ai sensi dell’art. 30, la promozione ed il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi e attività d’investimento. Nello svolgimento della propria professione, il promotore finanziario è obbligato dalla legge ad instaurare un rapporto esclusivo con un solo intermediario abilitato all’offerta fuori sede (SIM, SGR, Banca, etc.).
Il promotore finanziario è generalmente retribuito mediante provvigioni che vengono retrocesse dalla società. E' comunque possibile che all'interno del contratto vi siano altre forme di remunerazione quali "minimi garantiti", "acconti su provvigioni", "overrides".
INQUADRAMENTO GIURIDICO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI PROMOTORE.
Il promotore finanziario può concludere accordi con un intermediario abilitato (SIM, SGR, Banca, etc.) in forza di molteplici forme contrattuali.
Al riguardo, in linea con la lettera del citato art. 31 del d.lgs. 58/1998, si riscontrano nella prassi le seguenti tipologie:
- il contratto di lavoro subordinato;
- il contratto di mandato;
- il contratto di agenzia.
Poiché l’esame della disciplina fiscale non può prescindere da una precisa individuazione dalla “veste giuridica” prescelta, si forniscono nel prosieguo i tratti essenziali delle alternative contrattuali citate.
Contratto di lavoro subordinato
Con il contratto di lavoro subordinato, il promotore finanziario si obbliga a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione di un intermediario abilitato a fronte di una retribuzione conforme alle mansioni svolte.
Nell’attività di promozione di prodotti e servizi finanziari, dunque, il promotore finanziario agisce secondo le direttive impartite, prestando la propria opera con caratteri di stabilità e continuità.
Agenzia e mandato
In alternativa al contratto di lavoro subordinato, il promotore finanziario può svolgere la propria attività in veste di mandatario o agente di un intermediario abilitato.
Secondo la nozione contenuta nell’art. 1703 del codice civile il mandato è un contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). Si è soliti distinguere tra mandato con e senza rappresentanza.
Nella prima ipotesi, il promotore finanziario svolge l’attività di promozione e vendita di prodotti e servizi finanziari agendo in nome e per conto dell’intermediario mandante, con la conseguenza che gli effetti giuridici degli atti posti in essere dallo stesso promotore finanziario si riflettono direttamente in capo all’intermediario.
Nel mandato senza rappresentanza, invece, il promotore finanziario/mandatario agisce in nome proprio e per conto del mandante, assumendo in prima persona i diritti e gli obblighi degli atti compiuti.
Il contratto di agenzia si caratterizza per l’assunzione da parte di un soggetto (agente) dell’incarico di promuovere, stabilmente e verso corrispettivo, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Sia l’agente che il mandatario sono qualificati sul piano giuridico come ausiliari autonomi dell’imprenditore la cui funzione tipica, con specifico riferimento alla figura del promotore finanziario, è quella di consentire la distribuzione capillare di strumenti finanziari e servizi di investimento collocati dall’intermediario abilitato, prendendo contatti con la clientela potenziale e stimolandone gli ordini.
In entrambe le fattispecie contrattuali trattate si riscontrano:
- l’assenza di un vincolo di subordinazione;
- l’esercizio di un’attività di intermediazione commerciale ai sensi dell’art. 2195, n. 5, del codice civile.
Dalla combinazione di questi due elementi si desume che, qualora il rapporto con l’intermediario abilitato sia di mandato o di agenzia, il promotore finanziario assume la qualifica di imprenditore commerciale.
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