Sono state validate dalla Consob le Linee Guida ANASF per
la relazione di servizio del promotore finanziario con il
cliente, stilate dall’Associazione nell'ambito della
"Policy per la validazione delle Linee-guida elaborate
dalle Associazioni degli intermediari", pubblicata
sul sito della Commissione il 2 maggio del 2008. Le Linee
Guida hanno lo scopo di contribuire a fornire ai promotori
finanziari maggiore certezza, attraverso criteri e standard
utili alla pratica risoluzione di problematiche applicative,
in conformità con la normativa di riferimento.
Le Linee Guida, validate dall’Autorità di vigilanza,
sono state esaminate anche dalle Associazioni rappresentative
dei Consumatori, per tramite del Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti (CNCU), che ne ha valutato la
conformità rispetto agli interessi dei risparmiatori.
Le Linee Guida sono strutturate in due documenti: una Relazione
Illustrativa che ha lo scopo di introdurre i diversi elementi
che caratterizzano l’attività del promotore
finanziario e le Linee Guida vere e proprie che entrano
nel dettaglio, esaminando i servizi principali e accessori
che possono essere prestati dai promotori finanziari. Per
la redazione del documento si è impiegata una struttura
divisa in sezioni, allo scopo di far risaltare le differenze
oggettive e di disciplina tra i diversi servizi di investimento
presi in considerazione.
Le Linee Guida costituiscono un tracciato che, partendo
dalla norma di riferimento (comunitaria ed interna), si
pone il fine di illustrare gli elementi qualificanti e distintivi
dei servizi di consulenza, di collocamento e di ricezione
e trasmissione di ordini, tenendo presente la modalità
dell’offerta fuori sede. Esse spiegano come il promotore
finanziario, nel rispetto delle regole che ne disciplinano
l’attività e delle procedure dell'intermediario
preponente, relaziona con il cliente o il potenziale cliente
illustrando le caratteristiche di ciascuno dei servizi di
investimento offerti e ponendosi l'obiettivo primario di
far comprendere il diverso livello di protezione che la
disciplina normativa e regolamentare prevede per ciascuno
di essi, coadiuvando il cliente nell'individuazione del
servizio maggiormente consono ai propri bisogni ed obiettivi.
Si è inoltre ritenuto, in ragione del nesso e delle
relazioni con l'attività propria del promotore finanziario,
di prendere in considerazione anche l'esercizio dell'attività
di consulenza generica, nonostante la stessa venga considerata
dalla Direttiva MiFID un servizio accessorio e attività
preparatoria di qualsiasi servizio di investimento.
Infine, in chiusura del documento sono state ricordate una
serie di attività del promotore finanziario, disciplinate
da regole destinate a trovare applicazione generalizzata,
a prescindere dal contesto (consulenza, collocamento, etc.)
in cui si trovi ad operare il professionista, regole che
sono contenute nel vigente Regolamento Intermediari: 16190/2007.