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LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DI SERVIZIO CON IL CLIENTE


Sono state validate dalla Consob le Linee Guida ANASF per la relazione di servizio del promotore finanziario con il cliente, stilate dall’Associazione nell'ambito della "Policy per la validazione delle Linee-guida elaborate dalle Associazioni degli intermediari", pubblicata sul sito della Commissione il 2 maggio del 2008. Le Linee Guida hanno lo scopo di contribuire a fornire ai promotori finanziari maggiore certezza, attraverso criteri e standard utili alla pratica risoluzione di problematiche applicative, in conformità con la normativa di riferimento.
Le Linee Guida, validate dall’Autorità di vigilanza, sono state esaminate anche dalle Associazioni rappresentative dei Consumatori, per tramite del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), che ne ha valutato la conformità rispetto agli interessi dei risparmiatori.

Le Linee Guida sono strutturate in due documenti: una Relazione Illustrativa che ha lo scopo di introdurre i diversi elementi che caratterizzano l’attività del promotore finanziario e le Linee Guida vere e proprie che entrano nel dettaglio, esaminando i servizi principali e accessori che possono essere prestati dai promotori finanziari. Per la redazione del documento si è impiegata una struttura divisa in sezioni, allo scopo di far risaltare le differenze oggettive e di disciplina tra i diversi servizi di investimento presi in considerazione.

Le Linee Guida costituiscono un tracciato che, partendo dalla norma di riferimento (comunitaria ed interna), si pone il fine di illustrare gli elementi qualificanti e distintivi dei servizi di consulenza, di collocamento e di ricezione e trasmissione di ordini, tenendo presente la modalità dell’offerta fuori sede. Esse spiegano come il promotore finanziario, nel rispetto delle regole che ne disciplinano l’attività e delle procedure dell'intermediario preponente, relaziona con il cliente o il potenziale cliente illustrando le caratteristiche di ciascuno dei servizi di investimento offerti e ponendosi l'obiettivo primario di far comprendere il diverso livello di protezione che la disciplina normativa e regolamentare prevede per ciascuno di essi, coadiuvando il cliente nell'individuazione del servizio maggiormente consono ai propri bisogni ed obiettivi.
Si è inoltre ritenuto, in ragione del nesso e delle relazioni con l'attività propria del promotore finanziario, di prendere in considerazione anche l'esercizio dell'attività di consulenza generica, nonostante la stessa venga considerata dalla Direttiva MiFID un servizio accessorio e attività preparatoria di qualsiasi servizio di investimento.
Infine, in chiusura del documento sono state ricordate una serie di attività del promotore finanziario, disciplinate da regole destinate a trovare applicazione generalizzata, a prescindere dal contesto (consulenza, collocamento, etc.) in cui si trovi ad operare il professionista, regole che sono contenute nel vigente Regolamento Intermediari: 16190/2007.

 

 

 

 

 

 
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