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14/10/2021

Obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro

A partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l’attività lavorativa è svolta, di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass*). La disposizione prevista dal DL del 21 settembre 2021, n. 127 è rivolta non solo ai dipendenti privati ma anche ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, che rientrano tra i soggetti richiamati dalla norma. Pertanto i consulenti finanziari che accederanno agli uffici del proprio intermediario saranno tenuti a esibire la certificazione verde su richiesta degli incaricati che l’intermediario stesso individuerà.

Le nuove disposizioni non si applicano ai consulenti finanziari esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Nel caso in cui il consulente finanziario abbia dei dipendenti sarà tenuto, ai fini dell’accesso degli stessi agli uffici di propria proprietà, a definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, per il controllo del green pass dei propri dipendenti, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento.

 

*Green pass: viene rilasciato qualora si realizzi uno dei seguenti presupposti:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);

- avvenuta guarigione da COVID-19 negli ultimi 6 mesi;

- esito negativo al test antigenico o molecolare al virus SARS-CoV-2 eseguito nelle ultime 48 ore.