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17/10/2017

Mancati versamenti dei contributi Enasarco

Come verificare se nell’arco della propria esperienza lavorativa sono stati effettivamente versati tutti i contributi previdenziali

Enasarco mette a disposizione, esclusivamente on line nell’archivio documenti della sezione “Richieste” dell’area riservata inEnasarco, le copie dell’estratto conto contributivo. 
È importante riscontrare l’eventuale mancanza dei versamenti previdenziali e/o errori nei versamenti delle società mandanti al fine di evitare spiacevoli conseguenze come per esempio il posticipo della data di pensionamento Enasarco

Cosa fare in caso di mancato versamento di un contributo previdenziale

Enasarco esercita azioni di vigilanza ispettiva sia per l'accertamento della natura del rapporto di agenzia che per l'osservanza degli obblighi contributivi da parte delle società mandanti.
Verificato il mancato versamento del contributo, il consulente finanziario può inviare una segnalazione alla vigilanza ispettiva entrando nell'area riservata inEnasarco.

Tempi di prescrizione per inoltrare la segnalazione

Nel caso dei contributi previdenziali trova applicazione l’art. 3 comma 9 della Legge 335 del 8 agosto 1995, che ha fissato in cinque anni il termine di prescrizione delle contribuzioni previdenziali, ivi comprese quelle ENASARCO.
Nel caso del FIRR, invece, il termine prescrizionale va individuato nella disciplina civilista agli articoli 2946 e 2948 cod. civ. e pertanto è decennale.

A seguito dell’accertamento di mancati contributi versati da parte della società di appartenenza, quali sono le sanzioni applicate e a chi vengono applicate?

Le sanzioni civili che si applicano nel caso di omesso versamento dei contributi sono quelle previste dagli Artt. 34. 35 e 36 e ss. del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali. Le principali fattispecie disciplinate negli articoli citati sono quella dell’evasione contributiva (art. 34), del ravvedimento operoso (art. 35) e dell’omissione contributiva (Art. 36).
Ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento, l’obbligo di versamento dei contributi Enasarco è a totale carico della società mandante, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del consulente finanziario. La norma altresì precisa che la parte dei contributi a carico del consulente finanziario è trattenuta all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi.

Articolo 34 - Evasione contributiva
1. I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito ovvero provvedano in misura inferiore a quella dovuta al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 sono tenuti, nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero nel caso di mancata denuncia alla Fondazione di rapporti di agenzia o di provvigioni erogate, nel caso di accertamento effettuato dalla Fondazione stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% del contributo omesso. La sanzione non può essere superiore al 60% del contributo non corrisposto.
2. La sanzione civile di cui al comma precedente è ridotta mediante applicazione di un tasso pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 8 punti quando il pagamento integrale dei contributi e della sanzione pervenga alla Fondazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. La sanzione non può essere superiore al 50% del contributo non corrisposto.
3. Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata dall’incaricato del servizio ispettivo, sono applicate le seguenti riduzioni:
a) 5 punti percentuali nel caso di applicazione della sanzione prevista al comma 1;
b) 1 punto nel caso di applicazione della sanzione di cui al comma 2.

Articolo 35 - Ravvedimento operoso di evasione contributiva
1. Nel caso di evasione connessa a registrazione o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente dal preponente prima di contestazioni o richieste da parte della Fondazione e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, è comminata una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.

Articolo 36 - Omissione contributiva
1. I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento di una sanzione, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.