Torna indietro

31/03/2021

Focus sulle pensioni

Aver versato 20 anni di contribuzione alla Fondazione Enasarco non basta per richiedere la pensione di vecchiaia. Altri due requisiti devo essere necessariamente rispettati: un’età anagrafica minima e il raggiungimento della cosiddetta “quota 92”.

Per gli uomini l’età minima è 67 anni, per le donne è di 65 anni ma progressivamente entro il 2024 anche per loro sarà di 67 anni.

La “quota 92” (91 per le donne per quest’anno) è invece data dalla somma dell’età anagrafica e dall’anzianità contributiva, cioè gli anni di contribuzione versati. Ad esempio un consulente finanziario che ha 67 anni e ha versato 20 anni di contributi non potrà richiedere la pensione di vecchiaia Enasarco perché la quota raggiunta sarà solamente di 87 (67+20). Che fare allora? Se il cf decide di interrompere l’attività lavorativa ha sostanzialmente due strade davanti a sè:

  1. non fare nulla e aspettare 5 anni prima di inoltrare la domanda di pensione: 72 anni + 20 anni di contributi = 92;
  2. presentare domanda di contribuzione volontaria. In questo caso la domanda di pensione potrà essere presentata a 70 anni con 23 anni di contributi (3 anni di contribuzione volontaria).

Un’alternativa può essere quella di continuare a lavorare. Ma fino a quando? Sempre fino a 70 anni così come precedentemente visto per la contribuzione volontaria, in maniera tale da poter arrivare a quota 92 (nel caso di specie si arriverebbe a 93).

La domanda di pensione di vecchiaia può essere presentata a partire da 30 giorni prima del compimento dell’età anagrafica. Ad esempio, un consulente finanziario che maturi il requisito anagrafico minimo il giorno 1° maggio, potrà fare domanda di pensione a partire dal 1° di aprile. Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre (con pagamento degli arretrati senza interessi) dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto. Se la domanda viene presentata oltre l’anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione sarà liquidata con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione e nella misura dovuta all’atto della maturazione del diritto, maggiorata del 3% per ogni anno di ritardo.

Esiste comunque l’istituto dell’anticipazione della pensione Enasarco, non applicabile però al caso precedente, che prevede appunto la richiesta della pensione anticipata di uno o due anni per chi possiede i seguenti requisiti: 65 anni, 20 anni di anzianità contributiva e quota 90. In questo caso l’importo della pensione verrà ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione. Novità di quest’anno è che anche le donne possono accedervi. A differenza della pensione di vecchiaia ordinaria, la domanda di pensione anticipata è possibile presentarla solamente a partire dal giorno in cui si maturano i requisiti. Ad esempio, un cf che raggiunge i requisiti il 23 maggio di quest’anno dovrà presentare la domanda dal 23 maggio al 31 maggio 2021 se vorrà far decorre la pensione anticipata dal 1° giugno 2021. Qualora invece si presentasse la domanda il 1° agosto 2021, la pensione decorrerà dal 1° settembre con la contestuale perdita dei mesi di giugno, luglio e agosto.

Viene da chiedersi cosa conviene fare a fini pensionistici e cioè se richiedere la pensione anticipata, smettere di lavorare versando però la contribuzione volontaria oppure, più semplicemente, aspettare di raggiungere la quota 92. Non c’è una risposta univoca a questa domanda perché le situazioni previdenziali di ogni consulente finanziario possono essere le più diverse. Ad esempio ci sono casi in cui la pensione anticipata può essere preferibile rispetto alla pensione di vecchiaia, anche dal punto di vista economico. Anche qui un consiglio: sul sito di Enasarco nella parte riservata https://in.enasarco.it/ è possibile fare un calcolo previsionale della pensione che, in determinate condizioni anagrafiche e contabili, consente di fare un’ipotesi sia della data di acquisizione del diritto alla pensione, sia dell’importo presunto mensile lordo.

 

Una raccomandazione importante

Se ante il 1997 un versamento da parte della società mandante copriva l’intero anno ai fini previdenziali, dal 1997 in poi il conteggio è fatto a trimestri. Per tale ragione è consigliabile controllare con regolarità la parte riservata del sito Enasarco (https://in.enasarco.it/) dove sono conteggiati tutti i versamenti fatti negli anni dall’azienda. Anche qui un esempio ci aiuta a capire meglio: se il consulente finanziario cessa il rapporto lavorativo il 30 giugno 2021, con due trimestri versati (anche con massimale raggiunto), l’anno non verrà conteggiato ai fini pensionistici perché sono stati coperti solamente due trimestri. La cessazione del mandato determina quindi la riduzione dei trimestri.

E se mancassero ancora tanti anni prima di arrivare ai 20 anni di contribuzione? In questo caso il Regolamento istituzionale Enasarco prevede, solamente per chi si fosse iscritto per la prima volta alla Fondazione dopo il 2012, la possibilità di richiedere una rendita contributiva a condizione di aver versato 5 anni di contribuzione e di avere un’età pari a 67 anni. L’erogazione di questa rendita reversibile decorrerà però dall’anno 2024, sarà calcolata col metodo contributivo e verrà ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92.