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02/05/2019

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche dei CF

Con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018 è stata modificata la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche.

Il citato D.M. ha previsto che il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Nel caso del primo trimestre 2019 (gennaio – marzo) l’imposta di bollo, quindi, dovrà essere versata entro il 20 aprile (termine che slitta al 23 aprile a causa delle festività pasquali).

Il D.M. ha stabilito, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate rende noto, nella pagina personale di ogni consulente finanziario all'interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Il pagamento può essere effettuato mediante il servizio presente nell'area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” con addebito su conto corrente, oppure, utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Si fa presente che la maggior parte delle banche mandanti si fa carico del pagamento dell’imposta di bollo, pertanto, i consulenti finanziari dovranno provvedere al versamento della sola imposta relativa a fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla mandante.