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26/05/2021

Novità apportate dalla conversione del decreto Sostegni

È stato convertito in Legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Sostegni.

In sede di conversione sono state inserite alcune novità di interesse anche per i consulenti finanziari.

È stato previsto un contributo a fondo perduto per le start-up fino a un massimo di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa, come i cf, che hanno attivato la partita Iva nell’anno 2018, la cui attività d'impresa è iniziata solo nel corso del 2019 come risulta dal registro della Camera di commercio. Tale contributo spetta indipendentemente dalla perdita o meno di fatturato registrata nel 2020 rispetto all’anno 2019.   

Per tutti gli altri consulenti finanziari viene confermato il contributo a fondo perduto non inferiore a 1.000 euro che potranno dimostrare che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è stato inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Sempre in merito a questo contributo a fondo perduto era stato paventato da alcuni che i consulenti finanziari non potessero beneficiarne in quanto rientranti tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir. Anasf non ha mai ritenuto fondata questa ipotesi e ora, finalmente, è giunta la conferma dall’Agenzia delle Entrate che non vi sono dubbi circa la possibilità per i cf di beneficiare del contributo a fondo perduto. Con la Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, infatti, l’Agenzia delle Entrate dopo aver chiarito quali siano i soggetti che ai sensi dell’art. 162-bis del Tuir non possono beneficiare del contributo a fondo perduto ha stabilito che "i soggetti che operano come promotori finanziari non risultano riconducibili ad alcuna delle predette categorie di soggetti, pertanto, possono fruire del «CFP COVID-19 decreto sostegni» (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti)".

I consulenti finanzari che hanno diritto al contributo a fondo perduto potranno anche beneficiare dell’esenzione dal pagamento della prima rata dell’Imu 2021 per gli immobili in cui esercitano l’attività. In assenza di pronunce ministeriali si ritiene che l’esenzione non dovrebbe applicarsi per gli immobili utilizzati in modo promiscuo ma solo per l’ufficio del cf.

La Legge di conversione ha inserito una norma dall’importante rilievo pratico in questo periodo. È stata prevista, infatti, una sospensione degli adempimenti e dei versamenti per impossibilità sopravvenuta del professionista di riferimento per motivi connessi all’infezione da Covid-19.

Il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria o dal giorno di inizio della quarantena, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena.

La sospensione opera solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.