CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE

TESTO INTEGRATO NEL REGOLAMENTO GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE APPROVATO DAL CONGRESSO NAZIONALE DI PERUGIA 7 NOVEMBRE 2015.
ULTIMA MODIFICA 10 LUGLIO 2019

TITOLO IV - CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE

Articolo 18


L’associato (professionista associato iscritto all’Albo previsto dal D.Lgs. 58/98):

  1. pone l’interesse pubblico al di sopra del proprio interesse.
  2. Rispetta tutte le norme di condotta professionale prescritte dal presente documento e non tollera, né direttamente né indirettamente, azioni e comportamenti contrari ai contenuti dello stesso.
  3. Qualora venisse a conoscenza di violazioni di leggi, regolamenti o norme che tutelano il corretto esercizio della professione, deve darne comunicazione all'Autorità o all'Organismo di vigilanza competente.
  4. Presta attenzione e valuta le situazioni nelle quali potrebbero esservi conflitti di interesse tra sé ed altri associati. Nel caso di sussistenza di tali conflitti d’interesse, l’associato cercherà di porvi rimedio e, laddove ciò non risultasse possibile, ne darà tempestiva informazione agli associati coinvolti e, se del caso, alla associazione, per consentire la prevenzione di eventuali effetti negativi o dannosi nei rapporti associativi e professionali, anche attraverso valutazioni di potenziale incompatibilità.

REGOLE DI CONDOTTA

L’associato segue i dettami delle normative e dei regolamenti europei e nazionali, in particolare della Direttiva 2014/65/UE e altre norme da essa derivanti, sue eventuali variazioni, adeguamenti e rivisitazioni, del D.Lgs. 58/98 e sue successive variazioni, dei Regolamenti Consob inerenti gli ambiti di attività svolta, del D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio. L’associato si impegna a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza in tutti gli ambiti della sua attività e nei rapporti con i suoi interlocutori professionali e istituzionali, garantendo, per quanto di sua competenza, i diritti rivenienti dalla applicazione del D.Lgs. 196/2003 Codice Privacy.
I contenuti del presente Codice Deontologico Professionale si conformano alle previsioni del D.Lgs 231/2001 in materia di responsabilità personale e professionale.

A) Dovere di diligenza

  1. L’associato ha il dovere di conoscere e rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua attività.
  2. Nello svolgimento della sua attività l’associato persegue standard di alta professionalità. Un elevato grado di attenzione, precisione, scrupolo e competenza caratterizza tutti i suoi atti nell'esercizio della professione.
  3. Per garantirsi i necessari livelli di competenza, l’associato cura costantemente la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale, anche integrando le iniziative assunte dall'intermediario abilitato per cui opera

B) Dovere di correttezza

Il comportamento dell’associato è sempre conforme a elevati standard di correttezza professionale, anche quando questo non sia espressamente e puntualmente prescritto da norme legislative o regolamentari.

C) Dovere di trasparenza

L’associato ha il dovere della trasparenza. Fatta salva la ragionevole salvaguardia dei propri interessi e nel rispetto dei propri obblighi e diritti di riservatezza, fornisce ai suoi interlocutori tutte le informazioni in suo possesso necessarie alla salvaguardia dei loro interessi e allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

1 RAPPORTI CON I CLIENTI

  1. L’associato persegue l’interesse del cliente e si astiene da comportamenti in contrasto con tale obiettivo.
  2. Non sono giustificati comportamenti contrari all'interesse della clientela da parte dell’associato, anche se suggeriti o sollecitati dall'intermediario per cui opera.
  3. L’associato ha l’obbligo di informare il cliente sui costi reali, i benefici e i limiti dei servizi e dei prodotti commercializzati e si astiene da affermazioni fuorvianti quali, ad esempio, quelle sui risultati futuri dell’investimento.
  4. L’associato presta consulenza ed assistenza continuativa al cliente. È disponibile ad accogliere richieste di informazioni, chiarimenti o consigli, indipendentemente dal fatto che tale attività possa essere funzionale alla promozione di nuove operazioni.
  5. L’associato non accoglie richieste del cliente in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.

2 RAPPORTI CON L’INTERMEDIARIO ABILITATO

  1. L’associato che opera in qualità di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede svolge la propria attività per conto dell’intermediario autorizzato con efficienza e leale
  2. L’associato ha il dovere di evitare comportamenti sleali anche dopo la cessazione del rapporto con l’intermediario per il quale ha
  3. Il dovere dell’associato di operare nell'interesse dell’intermediario incontra il limite dell’interesse del cliente. Pertanto l’associato rifiuta iniziative e comportamenti, pur richiesti o suggeriti dall'intermediario, che siano in contrasto con le esigenze della clientela.
  4. L’associato non accoglie le richieste dell’intermediario per cui opera in contrasto con le norme del presente Codice

3 RAPPORTI CON I COLLEGHI

  1. Nei rapporti con i colleghi della propria rete, l’associato si comporta con spirito di lealtà e solidarietà.
  2. Pur all’interno di un rapporto di concorrenza, l’associato si comporta con lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi operanti con altri intermediari, in particolar modo nell’ambito delle attività di acquisizione di nuovi clienti e di reclutamento di Consulenti finanziari, potenziali o già
  3. I Consulenti finanziari che svolgono attività di tutor verso aspiranti Consulenti finanziari e/o di coordinamento ed assistenza verso altri Consulenti finanziari sono tenuti a osservare con particolare rigore i doveri di lealtà, solidarietà e concorrenza leale. Devono inoltre impegnarsi e verificare affinché i tirocinanti da essi coadiuvati e i consulenti finanziari da essi coordinati rispettino leggi, regolamenti e norme
  4. I doveri di solidarietà e lealtà nei confronti dei colleghi non impediscono opportune iniziative all'associato che venisse a conoscenza di comportamenti di altri associati in grave contrasto con l’interesse del cliente o comunque con le norme del presente Codice deontologico.

4 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO FINANZIARIO

  1. L’associato considera le Autorità di vigilanza, e in particolare Consob ed OCF, soggetti decisivi per il corretto ed efficiente funzionamento del
  2. L’associato favorisce, e comunque non ostacola, l’efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità di vigilanza del mercato, e in particolare della Consob. L’associato ritiene che il buon funzionamento di queste Istituzioni corrisponda all’interesse della propria categoria professionale.

Articolo 19 – Obblighi di Riservatezza

Su tutti gli associati e in particolare modo sui Dirigenti dell’associazione, vige l’obbligo della riservatezza su quanto viene discusso e riportato nelle riunioni degli Organi Statutari e delle Commissioni contemplate nello Statuto.

Articolo 20 – Dirigenti dell’associazione

Per Dirigenti dell’associazione si intendono i Consiglieri Nazionali, i componenti del Comitato Esecutivo, i Coordinatori e Consiglieri Territoriali, e tutti coloro che rappresentano a vario titolo l’associazione. Ai Dirigenti dell’associazione spetta la particolare responsabilità dell’esempio verso gli associati nei comportamenti etici, previsti dal complesso delle disposizioni contenute nel Titolo IV del presente Regolamento.

Articolo 21– Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione dei contenuti del Titolo IV del presente Regolamento Generale è demandata agli Organi previsti dall'articolo 21 dello Statuto.

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