Capita spesso che più consulenti finanziari «uniscano le loro forze» nell’ambito di un unico ufficio in modo da suddividere i costi comuni. Ancor più sovente succede, in simili ipotesi, che uno dei consulenti finanziari, per semplicità, provveda a intestarsi i contratti delle utenze e quelli relativi all’eventuale personale subordinato, sostenendone direttamente i costi e riaddebitandoli poi, pro quota, ai colleghi.
Proprio sul tema del regime ai fini Iva applicabile ai riaddebiti tra consulenti finanziari si è recentemente espressa l’amministrazione finanziaria in risposta a un interpello Presentato da un associato Anasf.
Il caso riguardava proprio un promotore finanziario che svolge l’attività in un ufficio condiviso con altri colleghi e ricopre il ruolo di responsabile per l’acquisito dei servizi per la manutenzione e gestione dell’ufficio (affitto, pulizie, utenze, noleggio e manutenzione delle apparecchiature, assicurazione ecc.) ed è intestatario di tutti i contratti per l’acquisto dei servizi, provvedendo successivamente al riaddebito delle spese pro quota tra gli altri colleghi consulenti.
L’amministrazione finanziaria ha confermato che tale riaddebito deve essere effettuato mediante emissione di fattura soggetta ad Iva.

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