REGOLAMENTO OSSERVATORIO

Estratto dal Regolamento Generale dell'Associazione

TITOLO III – COMMISSIONI
Capo Primo – Commissione Osservatorio sui diritti della Categoria Professionale

 

Articolo 15 - Commissione Osservatorio sui diritti della Categoria Professionale – Regolamento

 

Viene costituita, in seno all’associazione, la Commissione Tutela dei Consulenti finanziari nel rapporto con le società mandanti, denominata “Osservatorio sui diritti della Categoria Professionale”.

 

15.1 Scopo

Lo scopo della Commissione è l’individuazione, il vaglio e la raccolta di fatti, atti e comportamenti attinenti al rapporto contrattuale tra intermediari e Consulenti finanziari che costituiscano o possano costituire pregiudizio o danno – o che comunque interferiscano, o possano interferire, sulla posizione giuridica soggettiva dei professionisti - sul piano professionale, economico, etico, deontologico e dell’immagine. La Commissione individua, raccoglie, elabora e relaziona su tali fatti, atti e comportamenti con le modalità di seguito nel testo; nei casi valutati ritenuti idonei per afferenza statutaria, ha inoltre funzione istruttoria, potendo altresì avvalersi della consulenza di esperti convenzionati con l’associazione.

Riferisce al Comitato Esecutivo in merito alla propria attività e, nello specifico, tempestivamente al medesimo Comitato Esecutivo nei casi sopra citati, affinché quest’ultimo possa assumere le iniziative ritenute più idonee. La Commissione ha un ruolo puramente interno e strumentale rispetto all’associazione e ai suoi organi.

L’associazione provvede alle spese della Commissione mediante un apposito capitolo del proprio bilancio.

 

15.2 Costituzione

La Commissione è costituita da un minimo di sette a un massimo di nove componenti, compreso il Presidente, ed è composta da:

- il Presidente dell’associazione;

- il componente dell’Esecutivo con delega afferente;

- il Vicepresidente vicario dell’associazione;

- da 4 (quattro) a 6 (sei) membri di Commissione nella cui nomina dovrà essere rispettato il criterio di diversità per società di appartenenza e di copertura territoriale, in modo da pervenire alla più ampia rappresentanza della Commissione.

La durata dell’incarico di membro della Commissione è rinnovabile annualmente.

L’incarico è gratuito, potendo i membri della Commissione beneficiare di soli rimborsi spese.

 

15.3 Funzionamento

La Commissione si riunisce almeno una volta l’anno per convocazione del Presidente, recante apposito ordine del giorno.

Le riunioni della Commissione saranno valide con la presenza di almeno la metà delle figure statutarie che ne fanno parte e la metà dei membri territoriali della Commissione, con il minimo di 5 componenti. I consulenti legali e fiscali dell’associazione potranno prendere parte ai lavori, su richiesta della Commissione, in qualità di membri consultivi.

Le sedute saranno precedute da analisi documentali via posta elettronica da parte dei componenti, ai fini anche della valutazione di opportunità dei casi proposti; in caso di valutazione negativa, la stessa resterà agli atti della Commissione medesima.

Nel caso di necessità di trattazione di argomenti con carattere d’urgenza, la commissione potrà effettuare sedute opportunamente convocate mediante mezzi telematici.

Nella prima seduta di insediamento della Commissione viene nominato il Vicepresidente e il Segretario.

La Commissione vaglia le situazioni che le vengono sottoposte ad iniziativa:

a) dei singoli membri della Commissione;

b) dei Comitati Territoriali e di altri organi dell’associazione;

c) del personale dell’associazione;

d) dei consulenti

Inoltre vaglia tutto ciò che perviene all’associazione.

La Commissione relaziona, con cadenza almeno annuale, al Comitato Esecutivo sul risultato della propria attività, individuando quali siano i fatti, gli atti o i comportamenti che, ad avviso della Commissione stessa, richiedano l’intervento dell’associazione per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dell’associato, conformemente alle finalità dell’associazione previste per Statuto.

La Commissione si astiene da giudizi di valore sull’operato o comportamento dei Consulenti finanziari. 

La Commissione può valutare anche situazioni o comportamenti aventi rilievo od interesse meramente individuali per i Consulenti finanziari coinvolti, nel caso in cui i fatti siano ritenuti significativi, rilevanti e/o influenti sulla casistica generale. Nel caso in cui, invece, non sussistano i criteri summenzionati, la Commissione suggerirà, nel rispetto delle regole di riservatezza di cui al successive articolo 15.4, altre modalità di intervento, anche attraverso l’eventuale consulto con i consulenti dell’associazione.

 

15.4 Riservatezza

Sui membri della Commissione vige l’obbligo della massima riservatezza sui dati acquisiti nello svolgimento dell’attività e a non diffonderne il contenuto se non per quanto venga consentito dal presente Regolamento. A conferma di tale impegno, solenne e formale, viene richiesto ai membri di sottoscrivere il presente Regolamento in occasione dell’insediamento della Commissione.

Ove le situazioni denunciate provengano dal personale dell’associazione [lett. c), art. precedente] e dai consulenti esterni [lett. d, art. cit.] costoro devono provvedere a relazionare alla Commissione e/o ai singoli membri di essa privando l’esposizione di ogni riferimento al nominativo del o dei Consulenti finanziari che ne siano coinvolti.

 

15.5 Nomine

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, entro novanta giorni dal proprio insediamento elegge i sei membri della Commissione.