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24/03/2020

Faq - L’attività del consulente finanziario e le misure d’emergenza legate al Covid-19

A seguito delle nuove disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 e dei numerosi quesiti ricevuti, si riportano di seguito una prima serie di FAQ sulle modalità di svolgimento dell’attività del consulente finanziario abilitato all’offerta, tenendo bene presente che in questi momenti così gravi la priorità va alla propria salute e a quella dei propri clienti.

Per leggere invece le domande e risposte raccolte in occasione del webinar Anasf del 30 aprile a cura dell’avvocato Frumento sul tema cliccare qui.

1) Alla luce delle nuove disposizioni emanate dal Governo è consentita l’attività di consulente finanziario in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze? Cosa si intende per “comprovate esigenze lavorative” riguardo ad un’attività come quella del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede?

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono state adottate, sull'intero territorio nazionale, numerose restrizioni che hanno interessato sia le famiglie sia le imprese, garantendo nel contempo alcuni servizi essenziali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, quali tra l’altro quelli bancari, finanziari e assicurativi. Tuttavia è bene specificare che è fondamentale anche per i consulenti finanziari attenersi nella maniera più restrittiva a queste regole e quindi evitare il più possibile qualsiasi spostamento al di fuori della propria abitazione/ufficio, utilizzando telefono, mail e messaggi per il contatto diretto con i propri clienti.

Va sottolineato che, sebbene l’attività del consulente finanziario in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze è consentita, è altrettanto vero che il suddetto spostamento al di fuori del proprio domicilio o residenza dovrà essere comprovato tramite una “apposita autocertificazione” con la quale si attesterà, sotto la propria responsabilità anche dal punto di vista penale, la stretta e indifferibile necessità ed esigenza lavorativa. In tal senso è ragionevole interpretare la norma nel senso che ogni spostamento per motivi lavorativi si intenderà giustificato ove non sia procrastinabile. Pertanto, al momento e fino al 3 aprile 2020 (data in cui perde efficacia il DPCM 9 marzo 2020, salvo ulteriori possibili proroghe temporali), l’esercizio dell’attività fuori sede andrà svolta secondo ragionevolezza rimandando al venir meno delle misure di contenimento tutte le attività non urgenti. A tal fine si tenga ad esempio presente che ai cittadini sono consentiti gli spostamenti (ad esempio per fruire di servizi bancari, finanziari, assicurativi, tutti servizi che restano garantiti) solo ed esclusivamente per situazioni di necessità (sempre art. 1, numero 1, lett. a DPCM 8 marzo 2020 in quanto richiamato dal DPCM 9 marzo 2020). A tali medesime situazioni di necessità ed improcrastinabilità va parametrato lo spostamento per "comprovata esigenza lavorativa” del consulente finanziario.

2) E’ sufficiente l’autodichiarazione o è necessario accompagnare tale documento con uno che comprovi l’incarico ricevuto dal soggetto abilitato per conto del quale si opera (ad esempio la dichiarazione rilasciata dalle società mandanti)?

La norma prevede che sia consentito lo spostamento (tra l’altro) per comprovate esigenze lavorative, con la previsione di sanzione penale per il caso di spostamento al di fuori delle eccezioni previste: art. 650 c.p.). Al fine di agevolare l’attività di controllo e repressione degli abusi è stata adottato lo strumento dell’autodichiarazione (artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445). Tale strumento consente di dichiarare/ certificare all’autorità stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato. Sebbene la situazione di particolare urgenza abbia indotto ad adottare la prassi dell’autodichiarazione, sarebbe opportuno che l’autodichiarazione fosse accompagnata da documentazione di supporto da esibire in caso di controllo (che verosimilmente non verrebbe richiesta). Difficile sul piano operativo, sebbene auspicabile, ipotizzare che la società mandante rilasci una dichiarazione specifica attestante l’incarico con il cliente che giustifichi un determinato spostamento. E’ pertanto ragionevole che nel compilare l’autodichiarazione il consulente finanziario specifichi che opera nell’esercizio di attività finanziaria per conto di una determinata mandante e che lo spostamento avviene per esigenza lavorativa legata al rapporto con un cliente. A tal fine si può realisticamente indicare nel documento contenente la dichiarazione informativa rilasciata dall’intermediario, che obbligatoriamente viene rilasciata ai clienti in sede di primo incontro, quale documento utile ai fini giustificativi. Sarebbe logico che per consentire ex post una verifica sulla veridicità dell’autodichiarazione fosse indicato il nominativo del cliente e il luogo di destinazione dello spostamento, ma questo però potrebbe violarne i diritti di riservatezza. Pertanto ove non venga espressamente preteso dal pubblico ufficiale che esercita il controllo, sarebbe preferibile evitare di indicare il nominativo del cliente e il domicilio (semmai limitandosi alla sola indicazione della destinazione dello spostamento). Il contenuto dell’autodichiarazione verrà solo successivamente verificata e in quella sede in quanto richiesto potrà essere fornita documentazione di supporto, avendo ben presente che a norma dell’art. 495 c.p. chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. In più oltre all’autodichiarazione, è utile per il consulente finanziario avere con sé anche l’iscrizione alla CCIAA.
Infine è fortemente consigliabile scattare una foto con il proprio cellulare al documento che verrà lasciato all’Operatore di Polizia. Ed infatti oltre ad avere una prova documentale dalla quale è possibile evincere la data, l’ora e luogo del controllo, lo stesso potrà essere presentato in eventuali ulteriori check point presenti sullo stesso tragitto stradale nell’arco della stessa giornata.

3) Come comportarsi presso gli uffici/agenzie riguardo il flusso dei clienti che si recano nei locali suddetti, che tipo di limitazioni orarie adottare, quali iniziative si possono autonomamente prendere quando i suddetti uffici sono “gestiti” da consorzi tra colleghi?

Non sono previste esplicite limitazioni orarie. A fronte delle misure igienico-sanitarie previste dai DPCM per i locali aperti al pubblico, la situazione degli uffici condivisi da più colleghi è identica a quella degli uffici non condivisi, spetterà agli interessati organizzare al meglio la condivisione degli spazi cosicché le misure siano scrupolosamente osservate.

Le norme applicabili sono riassunte dall’art. 1 del DPCM 11 marzo 2020:

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
(…)
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

  • Per leggere le domande e risposte raccolte in occasione del webinar Anasf del 30 aprile a cura dell’avvocato Frumento sul tema cliccare qui