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31/03/2020

Indennità di 600 euro per i consulenti finanziari – novità dal MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (https://bit.ly/2WGSMGe) ha aggiornato le risposte alle domande frequenti degli operatori economici rispetto alle disposizioni contenute nel Dl Cura Italia.

Se in una prima versione il MEF aveva chiarito che chi era iscritto ad un’altra cassa di previdenza obbligatoria oltre all’Inps era escluso dall’indennità di euro 600,00 (art. 28 del DL Cura Italia), ora si specifica in maniera generica che anche gli agenti di commercio iscritti alla gestione speciale Ago e all’Enasarco (come lo sono i consulenti finanziari), hanno diritto a questa indennità.

Stante anche la numerosità degli emendamenti presentati sull’articolo in oggetto, non è ancora del tutto chiaro se anche i consulenti finanziari possano richiedere questa indennità oppure se possano beneficiare del Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all’articolo 44 Dl Cura Italia volto a garantire il riconoscimento di una indennità sempre di 600 euro a testa, ma a determinate condizioni previste dal decreto interministeriale Lavoro – Economia che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si ribadisce che una misura che ha l’obiettivo dichiarato di conservare posti di lavoro adottando disposizioni centrate sul sostegno ai lavoratori e alle imprese non può relegare al poco capiente Fondo ex art 44 (oggi diminuito a 200 milioni) un settore come quello dell’intermediazione finanziaria, che conta più 34.000 operatori, attivi per le principali reti di intermediazione finanziaria del Paese, in cui operano i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che stanno subendo un forte ridimensionamento dei ricavi dovuto alla diminuzione degli asset finanziari della loro clientela.

In considerazione di questa ingiustificata esclusione ANASF si è attivata nelle sedi opportune al fine di modificare la norma.